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noinc · Rete Nazionale Rifiuti Zero

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proposta di legge per bruciare i rifiuti verdi urbani ( potature, sf   Elenco di messaggi  
Rispondi Messaggio #19587 di 20340 |

Segnalo quanto segue per la sua estrema rilevanza:


Nota allegata
del Consorzio Italiano Compostatori (CIC)

Ministro de|l'Ambiente
Ufficio Legislativo
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
06/57288396

Commissione Ambiente
Senato della Repubblica
Piazza Madama
00186 Roma
Fax 06/67063629

Commissione Ambiente
Camera dei Deputati
Piazza di Montecitorio, 1
00186 Roma
Fax 06/6786164

Roma, 20 febbraio 2012
Prot. n. S 161/R

Oggetto: modifiche al Codice Ambientale con emendamenti al Decreto Ambientale

Con la presente siamo a comunicarvi il nostro dissenso su una specifica modifica che sta per essere introdotta. Si tratta di una modifica che prevede |'esclusione dal "Codice  ambientale" (d. lgs. 152/2006) degli sfalci e delle potature, comprese quelle da manutenzione del verde pubblico e privato (emendamenti numero 3.0.24 e 3.0.25 nonché 1.0.7)In sintesi, ciò significa escludere i rifiuti vegetali dal campo di  applicazione della norma sui rifiuti.
Dal punto di vista giuridico la direttiva 2008/98/Ce — sul punto — si esprime come si esprime ora il Codice ambientale.
Cambiarlo significherebbe disattendere la direttiva comunitaria e tutto ciò che ne consegue. Se deve cambiare questa norma la priorità va data alla variazione della normativa europea, in quanto questa non è una  modifica restrittiva ma l’esatto contrario.
Ciò significa che, introducendo le modifiche sull’esclusione di alcune categorie di rifiuti (e nel caso specifico degli scarti della manutenzione del verde pubblico e privato) si andrebbe a creare una palese contraddizione con quanto previsto dalla direttiva rifiuti (Ia direttiva 2008/98/Ce) che è stata recepita dall'ItaIia con il D.lgs. 205/2010. Ciò è suffragato anche dalla lettura del testo originale della Waste Directive laddove recita che sono escluse, oltre alle materie fecali "straw and other natural non—hazardous agricultural or forestry  material, cioè paglia e altri materiali naturali agroforestali non pericolosi." Oltre a ciò si andrebbe a modificare l’esclusione dal campo di  applicazione dei rifiuti mentre la definizione di ”rifiuto organico"  rimarrebbe inalterata, ovvero: "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili  di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dal|'industria alimentare raccolti in modo differenziato.
Dunque, oltre alla discrepanza tra norma europea e norma italiana si creerebbe una palese contraddizione nella normativa italiana che metterebbe in difficoltà l'interpretazione giuridica e quindi |’intero settore.
Attenzione, allo stato attuale delle cose, e quindi con |‘attuale quadro normativo, non significa che tutto lo scarto vegetale deve essere considerato rifiuto, anzi.
Come si evince dalla attenta lettura dell’attuale norma che garantisce comunque diverse esclusioni:

Articolo 185 (Esclusioni da||'ambito di applicazione) "1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
lettera f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o
forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o perla produzione di energia da tale biomassa mediante
processi o metodi che non danneggiano |'ambiente né mettono in pericolo la salute umana."
Ciò significa che gli scarti vegetali di aree forestali, demaniali, ecc.  possono essere portati a centrali a biomasse per la produzione di
energia. Infatti, questo sta awenendo sempre in quantità crescente. Ciò che invece non deve avvenire, sia dal punto di vista giuridico che
ambientale è il considerare tout court il rifiuto verde urbano fuori dal campo di applicazione della normativa rifiuti.

Oltre alle motivazioni addotte precedentemente (che riteniamo comunque fondamentali), le conseguenze di un tale provvedimento sono molteplici.
Vediamo di sintetizzarle di seguito:
1. Qualora lo scarto vegetale derivante dalla manutenzione del verde pubblico e privato non fosse classificato come rifiuto, i comuni non
sarebbero obbligati a garantire il servizio di ritiro di questo rifiuto organico;
2. Fino ad oggi lo scarto vegetale è stato raccolto in modo differenziato dai comuni contribuendo alla quota di raccolta
differenziata: dai dati riferiti al 2009 si evince che, laddove la raccolta è capillare, il verde contribuisce per un 10-12% alla quota di
RD. Verrebbe quindi meno una quota di raccolta virtuosa che nel tempo si è consolidata;
3. I Comuni (o gestori delle raccolte differenziate) che ad oggi sono in regime di premialità e penalità, saranno penalizzati perché non
raggiungeranno gli obiettivi di RD fissati dalla legge.
4. Dove si potrebbero portare questi scarti? Alle centrali per biomassa?

Noi diciamo di fare molta attenzione perché:

- Laddove non ci siano centrali a biomasse nelle vicinanze dove andrebbe a finire il verde?
- il verde urbano NON è legno vergine;
— non si tratta di legno forestale o da potature di aree demaniali (che tra |’altro sono già escluse come si evince dalle considerazioni fatte
sopra) ma si tratta di rifiuto vegetale prodotto in aree urbane e periurbane; contiene percentuali di plastiche (vasi per fiori, sacchetti, sacchi per concimi, ecc.) in quote fino al 10%.
— Lo scrivente Consorzio analizza il rifiuto organico con analisi merceologiche periodiche presso gli impianti: i dati di impurità (che
confermano quanto detto al punto precedente) li possiamo mettere a Vs disposizione;
— con le modifiche apportate significherebbe mandare il "verde" a centrali a biomassa per incenerire quote di plastiche incompatibili con
le centrali stesse e con le finalità per le quali sono nate;
— Lo scarto vegetale urbano (i rifiuti di manutenzione di verde pubblico e privato) contiene acqua: gli sfalci erbosi e le potature verdi
(prodotte da marzo a ottobre) contengono I'80% di acqua: qual è la sostenibilità ambientale di questa operazione, cioè di bruciarle?
5. Il sistema del recupero di materia, nel nostro caso trasformazione dei rifiuti di manutenzione di verde pubblico e privato in compost, è
prioritario rispetto alla produzione di energia per la gerarchia Europea;
6. Il recupero tramite compostaggio di altri rifiuti organici quali il cosiddetto umido (ovvero lo scarto biodegradabile di cucine e mense)
avviene proprio grazie all'apporto prezioso dei rifiuti di manutenzione di verde pubblico e privato senza il quale è impossibile trattare |'umido;
7. Il sistema si sta evolvendo in digestione anaerobica e successivo compostaggio del biorifiuto: cosa ne sarà degli impianti di digestione
anaerobica a secco se privati dei rifiuti di manutenzione di verde pubblico e privato?
8. Cosa ne sarà anche degli impianti di digestione anaerobica ad umido che per produrre un fertilizzante (quindi un prodotto a tutti gli
effetti End of WASTE) adottano la tecnica di un finissaggio aerobico?
Come possono fare il compostaggio senza i rifiuti di manutenzione di verde pubblico e privato?
In definitiva ribadiamo che, oltre ai concetti relativi alla incongruenza di tale modifica con le normative comunitarie, escludere il
rifiuto verde dal campo di applicazione della norma ambientale con il conseguente conferimento alle centrali per biomasse, metterebbe a
rischio (un rischio reale, non potenziale) |'operatività dei compostatori, soprattutto nelle regioni più virtuose. Cambiare la legge
aprendo più di quanto già ora si fa al recupero energetico, metterebbe a repentaglio il recupero della materia organica tramite il compostaggio
di cui l'Italia è il secondo paese Europeo per quantità di biorifiuto trattato e di compost prodotto.



Sab 25 Feb 2012 8:33 pm

m.cerani@...
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Messaggio #19587 di 20340 |
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*Segnalo quanto segue per la sua estrema rilevanza: * * Nota allegata* del Consorzio Italiano Compostatori (CIC) Ministro de|l'Ambiente Ufficio Legislativo Via...
Ing. M.Cerani
m.cerani@... Invia email
26 Feb 2012
8:28 am
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