Segnalo quanto
segue per la sua estrema rilevanza:
Nota allegata
del Consorzio Italiano Compostatori (CIC)
Ministro de|l'Ambiente
Ufficio Legislativo
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
06/57288396
Commissione Ambiente
Senato della Repubblica
Piazza Madama
00186 Roma
Fax 06/67063629
Commissione Ambiente
Camera dei Deputati
Piazza di Montecitorio, 1
00186 Roma
Fax 06/6786164
Roma, 20 febbraio 2012
Prot. n. S 161/R
Oggetto: modifiche al Codice Ambientale con emendamenti al Decreto
Ambientale
Con la presente siamo a comunicarvi il nostro dissenso su una
specifica
modifica che sta per essere introdotta. Si tratta di una modifica
che prevede |'esclusione
dal
"Codice ambientale" (d. lgs. 152/2006) degli sfalci e delle
potature, comprese quelle da manutenzione del verde pubblico e
privato
(emendamenti numero 3.0.24 e 3.0.25 nonché 1.0.7)In sintesi, ciò
significa
escludere i rifiuti vegetali dal campo di applicazione della
norma sui
rifiuti.
Dal punto di vista giuridico la direttiva 2008/98/Ce — sul punto —
si esprime
come si esprime ora il Codice ambientale.
Cambiarlo significherebbe disattendere la direttiva comunitaria e
tutto ciò che
ne consegue. Se deve cambiare questa norma la priorità va data
alla variazione
della normativa europea, in quanto questa non è una modifica
restrittiva
ma l’esatto contrario.
Ciò significa che, introducendo le modifiche sull’esclusione di
alcune
categorie di rifiuti (e nel caso specifico degli scarti della
manutenzione del
verde pubblico e privato) si andrebbe a creare una palese
contraddizione con
quanto previsto dalla direttiva rifiuti (Ia direttiva 2008/98/Ce)
che è stata
recepita dall'ItaIia con il D.lgs. 205/2010. Ciò è suffragato
anche dalla
lettura del testo originale della Waste Directive laddove recita
che sono
escluse, oltre alle materie fecali "straw and other natural
non—hazardous
agricultural or forestry material, cioè paglia e altri materiali
naturali
agroforestali non pericolosi." Oltre a ciò si andrebbe a
modificare
l’esclusione dal campo di applicazione dei rifiuti mentre la
definizione
di ”rifiuto organico" rimarrebbe inalterata, ovvero: "rifiuto
organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti
alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti,
servizi di
ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili
prodotti dal|'industria
alimentare raccolti in modo differenziato.
Dunque, oltre alla discrepanza tra norma europea e norma italiana
si creerebbe
una palese contraddizione nella normativa italiana che metterebbe
in difficoltà
l'interpretazione giuridica e quindi |’intero settore.
Attenzione, allo stato attuale delle cose, e quindi con |‘attuale
quadro
normativo, non significa che tutto lo scarto vegetale deve essere
considerato
rifiuto, anzi.
Come si evince dalla attenta lettura dell’attuale norma che
garantisce comunque
diverse esclusioni:
Articolo 185 (Esclusioni da||'ambito di applicazione) "1. Non
rientrano
nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
lettera f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2,
lettera b),
paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o
forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella
selvicoltura
o perla produzione di energia da tale biomassa mediante
processi o metodi che non danneggiano |'ambiente né mettono in
pericolo la
salute umana."
Ciò significa che gli scarti vegetali di aree forestali,
demaniali, ecc.
possono essere portati a centrali a biomasse per la produzione di
energia. Infatti, questo sta awenendo sempre in quantità
crescente. Ciò che
invece non deve avvenire, sia dal punto di vista giuridico che
ambientale è il considerare tout court il rifiuto verde urbano
fuori dal campo
di applicazione della normativa rifiuti.
Oltre alle motivazioni addotte precedentemente (che riteniamo
comunque
fondamentali), le
conseguenze
di un tale provvedimento sono molteplici.
Vediamo di sintetizzarle di seguito:
1. Qualora lo scarto vegetale derivante dalla manutenzione del
verde pubblico e
privato non fosse classificato come rifiuto, i comuni non
sarebbero obbligati a garantire il servizio di ritiro di questo
rifiuto
organico;
2. Fino ad oggi lo scarto vegetale è stato raccolto in modo
differenziato dai
comuni contribuendo alla quota di raccolta
differenziata: dai dati riferiti al 2009 si evince che, laddove la
raccolta è
capillare, il verde contribuisce per un 10-12% alla quota di
RD. Verrebbe quindi meno una quota di raccolta virtuosa che nel
tempo si è
consolidata;
3. I Comuni (o gestori delle raccolte differenziate) che ad oggi
sono in regime
di premialità e penalità, saranno penalizzati perché non
raggiungeranno gli obiettivi di RD fissati dalla legge.
4. Dove si potrebbero portare questi scarti? Alle centrali per
biomassa?
Noi diciamo di fare molta attenzione perché:
- Laddove non ci siano centrali a biomasse nelle vicinanze dove
andrebbe a
finire il verde?
- il verde urbano NON è legno vergine;
— non si tratta di legno forestale o da potature di aree demaniali
(che tra
|’altro sono già escluse come si evince dalle considerazioni fatte
sopra) ma si tratta di rifiuto vegetale prodotto in aree urbane e
periurbane;
contiene percentuali di plastiche (vasi per fiori, sacchetti,
sacchi per
concimi, ecc.) in quote fino al 10%.
— Lo scrivente Consorzio analizza il rifiuto organico con analisi
merceologiche
periodiche presso gli impianti: i dati di impurità (che
confermano quanto detto al punto precedente) li possiamo mettere a
Vs
disposizione;
— con le modifiche apportate significherebbe mandare il "verde" a
centrali a biomassa per incenerire quote di plastiche
incompatibili con
le centrali stesse e con le finalità per le quali sono nate;
— Lo scarto vegetale urbano (i rifiuti di manutenzione di verde
pubblico e
privato) contiene acqua: gli sfalci erbosi e le potature verdi
(prodotte da marzo a ottobre) contengono I'80% di acqua: qual è la
sostenibilità ambientale di questa operazione, cioè di bruciarle?
5. Il sistema del recupero di materia, nel nostro caso
trasformazione dei
rifiuti di manutenzione di verde pubblico e privato in compost, è
prioritario rispetto alla produzione di energia per la gerarchia
Europea;
6. Il recupero tramite compostaggio di altri rifiuti organici
quali il
cosiddetto umido (ovvero lo scarto biodegradabile di cucine e
mense)
avviene proprio grazie all'apporto prezioso dei rifiuti di
manutenzione di verde
pubblico e privato senza il quale è impossibile trattare |'umido;
7. Il sistema si sta evolvendo in digestione anaerobica e
successivo
compostaggio del biorifiuto: cosa ne sarà degli impianti di
digestione
anaerobica a secco se privati dei rifiuti di manutenzione di verde
pubblico e
privato?
8. Cosa ne sarà anche degli impianti di digestione anaerobica ad
umido che per
produrre un fertilizzante (quindi un prodotto a tutti gli
effetti End of WASTE) adottano la tecnica di un finissaggio
aerobico?
Come possono fare il compostaggio senza i rifiuti di manutenzione
di verde
pubblico e privato?
In definitiva ribadiamo che, oltre ai concetti relativi alla
incongruenza di
tale modifica con le normative comunitarie, escludere il
rifiuto verde dal campo di applicazione della norma ambientale con
il
conseguente conferimento alle centrali per biomasse, metterebbe a
rischio (un rischio reale, non potenziale) |'operatività dei
compostatori,
soprattutto nelle regioni più virtuose. Cambiare la legge
aprendo più di quanto già ora si fa al recupero energetico,
metterebbe a
repentaglio il recupero della materia organica tramite il
compostaggio
di cui l'Italia è il secondo paese Europeo per quantità di
biorifiuto trattato
e di compost prodotto.