Ecco l'allegato della mail di Gianluigi Salvador.
XIV LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato PECORARO SCANIO
Modifiche alle norme in materia di di produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili.
Presentata il 16 giugno 2005
Onorevoli Colleghi! – Il nostro sistema energetico ha bisogno di
adeguarsi rapidamente a quanto sta avvenendo nella maggior parte
degli altri paesi industrializzati, dove le fonti energetiche
rinnovabili stanno vivendo una stagione di grande sviluppo, con un
peso sempre più rilevante nella bilancia energetica. Gli investimenti
nella ricerca e nell'innovazione tecnologica, la diffusione e la
sperimentazione in diversi Paesi ha permesso di realizzare una
crescita di potenza e efficienza degli impianti che fino a poco tempo
fa era difficilmente immaginabile. L'eolico è oggi la fonte
energetica con il maggior tasso di crescita a livello mondiale, con
una crescita annua pari al 40%, mentre la superficie di pannelli
solari è più che decuplicata in dieci anni. L'Europa sta svolgendo un
ruolo da capofila in questo processo, con obiettivi chiari e
ambiziosi da parte dell'UE, ma anche risultati straordinari nei Paesi
che con più forza hanno creduto e investito nelle nuove fonti
energetiche pulite, che hanno visto negli ultimi anni la creazione di
decine di migliaia di nuovi posti di lavoro all'interno di un sistema
industriale all'avanguardia.
Nelle proiezioni dell'International Energy Agency le fonti
rinnovabili possono arrivare a soddisfare il 20% della domanda di
elettricità mondiale al 2020, e il 50% di energia primaria nel 2050.
Il binomio ricerca e sviluppo, la forte spinta industriale e la
diffusione hanno consentito di realizzare progressi straordinari
rendendo le tecnologie sempre più competitive e di aprire una vera e
propria nuova fase nella produzione energetica mondiale che porti a
sostituire le fonti fossili.
Il nostro paese, purtroppo, è piuttosto indietro e ha bisogno di
avviare una significativa azione di recupero - soprattutto sul piano
degli investimenti - rispetto alle fonti energetiche pulite.
Considerando la produzione energetica complessiva, le rinnovabili in
Italia tra il 1990 e il 2002 sono passate dal 7,7% all'8,7%. Ma in
realtà la quota di rinnovabili vere e proprie è ferma al 4,6%
(escludendo idroelettrico e rifiuti). Mentre l'energia "rinnovabile"
che sta godendo di maggiore attenzione (anche come agevolazioni) è
quella cosiddetta "assimilata", ossia quella che deriva dal recupero
energetico dell'incenerimento dei rifiuti non biodegradabili – in
gran parte prodotti petroliferi – e per definizione "non
rinnovabili". E su questo la stessa Unione Europea ha già censurato
in modo molto chiaro l'Italia.
E' evidente quindi che per rilanciare in modo serio le "vere" fonti
rinnovabili bisogna fare chiarezza su quali esse siano realmente e
rivedere il quadro normativo di riferimento in modo che le
agevolazioni previste per dare impulso alle fonti energetiche
alternative vengano destinate esclusivamente alle fonti rinnovabili
riconosciute anche a livello europeo: eolica, solare, geotermica,
biomasse, ecc.). Indubbiamente gli interventi normativi che si
suggeriscono con questa proposta di legge sono semplicemente un
piccolo passo, che dovrà essere seguito da un radicale cambiamento
della politica energetica, che dovrà essere orientata soprattutto a
migliorare l'efficienza e a promuovere il risparmio e, in seconda
battuta, dovrà puntare sulla crescita della percentuale di energia
prodotta con le fonti rinnovabili, che dovranno essere le uniche a
beneficiare di incentivi e agevolazioni.
La proposta apporta alcune modifiche alle leggi 9 e 10 del 1991 e ai
decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 29 dicembre 2003, n. 387,
per escludere i rifiuti o gli scarti della raffinazione dalle fonti
energetiche ammesse a beneficiare del regime agevolato riservato alla
fonti rinnovabili.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica alla legge 9 gennaio 1991, n. 9).
1. Al comma 5 dell'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono
sopprese le parole "Nel caso di impianti che utilizzano fonti
energetiche assimilate a quelle rinnovabili, il CIP definisce altresì
le condizioni tecniche generali per l'assimilabilità.
Art. 2.
(Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 10).
1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le
parole "ed inorganici" sono sostituite dalle parole ", attraverso la
produzione di biogas da processi di fermentazione anaerobica, ".
Art. 3
(Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79).
1. Al comma 15 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79 le parole "e inorganici" sono sostituite dalle parole ",
attraverso la produzione di biogas da processi di fermentazione
anaerobica, ".
Art. 4
(Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387).
1. L'articolo 17 è abrogato.
2. All'articolo 18, comma 1, le parole "e da rifiuti" sono soppresse.
3. All'articolo 20, comma 6, le parole "e da rifiuti" sono soppresse.