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Rispondi | Inoltra Messaggio #268 di 289 |

Salmo della settimana: nr. 22, 23-27°

( tratto dalle Losungen )

 

O voi che temete il SIGNORE, lodatelo!

Voi tutti, discendenti di Giacobbe, glorificatelo,

temetelo voi tutti, stirpe d'Israele!

 

Poiché non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del sofferente,

non gli ha nascosto il suo volto;

ma quando quello ha gridato a lui, egli l'ha esaudito.

 

Tu sei l'argomento della mia lode nella grande assemblea;

io adempirò i miei voti in presenza di quelli che ti temono.

 

Gli umili mangeranno e saranno saziati;

quelli che cercano il SIGNORE lo loderanno;

il loro cuore vivrà in eterno.

 

Tutte le estremità della terra si ricorderanno del SIGNORE e si convertiranno a lui;

 

 

Si chiede a tutte le lettrici e lettori svizzeri, tedeschi, francesi di O.E. di segnalare alle organizzazioni per i diritti umani e per la difesa dei diritti civili dei propri paesi di appartenenza il testo di legge integrale qui sotto riportato.

Grazie fin d’ora per la fattiva collaborazione.

Maurizio

 

Salmo della settimana: nr. 22,23-27°

 

 

O voi che temete il SIGNORE, lodatelo!

Voi tutti, discendenti di Giacobbe, glorificatelo,

temetelo voi tutti, stirpe d'Israele!

 

Poiché non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del sofferente,

non gli ha nascosto il suo volto;

ma quando quello ha gridato a lui, egli l'ha esaudito.

 

Tu sei l'argomento della mia lode nella grande assemblea;

io adempirò i miei voti in presenza di quelli che ti temono.

 

Gli umili mangeranno e saranno saziati;

quelli che cercano il SIGNORE lo loderanno;

il loro cuore vivrà in eterno.

 

Tutte le estremità della terra si ricorderanno del SIGNORE e si convertiranno a lui

 

 

(tratto dalle Losungen)

 

 

Ecco il decreto che attende di essere firmato dal presidente Ciampi (attenzione all'art. 3,3).

 

(Segnalazione di Salvatore Rapisarda, battista)

 

 

Decreto Legislativo

Attuazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
(Definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2003 - In attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - Testo non ufficiale)

http://www.gazzettaufficiale.it/guri/elenco?service=0

Articolo 1


(Oggetto) 

1. Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'età e dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinché tali fattori non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini.

Articolo 2
(Nozione di discriminazione) 

1.      Ai fini del presente decreto e salvo quanto disposto dall'articolo 3, commi da 3 a 6, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite:

2.       a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.
2. È fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
3. Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui all'articolo 1, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di un persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
4. L'ordine di discriminare persone a causa della religione, delle convinzioni personali, dell'handicap, dell'età o delle tendenze sessuali è considerata una discriminazione ai sensi del comma l.

Articolo 3
(Ambito di applicazione)

l. Il principio di parità di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico riferimento alle seguenti aree: 
a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;
b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;
c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali; 
d) affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.
2. La disciplina di cui al presente decreto fa salve tutte le disposizioni vigenti in materia di:
a) condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato;
b) sicurezza e protezione sociale; 
c) sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione dei reati e tutela della salute;
d) stato civile e prestazioni che ne derivano; 
e) forze armate, limitatamente ai fattori di età e di handicap.
3. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'età o all'orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima. Parimenti, non costituisce atto di discriminazione la valutazione delle caratteristiche suddette ove esse assumano rilevanza ai fini dell'idoneità allo svolgimento delle funzioni che le forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso possono essere chiamati ad esercitare.
4. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneità al lavoro per quanto riguarda la necessità di una idoneità ad uno specifico lavoro e le disposizioni che prevedono la possibilità di trattamenti differenziati in merito agli adolescenti, ai giovani, ai lavoratori anziani e ai lavoratori con persone a carico, dettati dalla particolare natura del rapporto e dalle legittime finalità di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale.
5. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell'ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle attività professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attività.
6. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari. In particolare, resta ferma la legittimità di atti diretti all'esclusione dallo svolgimento di attività lavorativa che riguardi la cura, l'assistenza, l'istruzione e l'educazione di soggetti minorenni nei confronti di coloro che siano stati condannati in via definitiva per reati che concernono la libertà sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Articolo 4
(Tutela giurisdizionale dei diritti) 

l. All'articolo 15, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo la parola «sesso» sono aggiunte le seguenti: «, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali».
2. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 si svolge nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le rappresentanze locali di cui all'articolo 5.
4. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile.
5. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonché la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice può ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
6. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 5, che l'atto o comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.
7. Il giudice può ordinare la pubblicazione delle sentenza di cui ai commi 5 e 6, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale.
8. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 5
(Legittimazione ad agire) 

1. Le rappresentanze locali delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in forza di delega, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di nullità, sono legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, contro la persona fisica o giuridica cui è riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio 

.
2. Le rappresentanze locali dì cui al comma 1 sono, altresì, legittimate ad agire nei casi di discriminazione collettiva, qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.

Articolo 6
(Relazione) 

l. Entro il 2 dicembre 2005 e successivamente ogni cinque anni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette alla Commissione europea una relazione contenente le informazioni relative all'applicazione del presente decreto.

Articolo 7
(Copertura finanziaria) 

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato

 

 

 


 

Notizie da Adn (Avventisti)

 

 Lanciato un appello al dialogo tra cristiani e musulmani Cristiani di tutte le confessioni: “Lo scontro di civiltà aleggia sulla scena geopolitica”


“È troppo alto il muro che separa il Nord dal Sud del Mediterraneo, l’occidente dall’oriente, il mondo cristiano da quello dell’islam. Come tante volte nei mesi scorsi hanno affermato i massimi esponenti del mondo cattolico, di quello protestante e ortodosso, abbiamo corso il rischio che l’attacco militare contro l’Iraq apparisse una crociata della cristianità contro l’islam”. Così esordisce l’Appello firmato da cristiani di tutte le confessioni impegnati nel dialogo interreligioso, oltre che da prestigiosi intellettuali e studiosi di fama internazionale.
L’Appello è stato inviato a tutti gli organi di stampa nazionale, in previsione della seconda giornata del dialogo cristiano-islamico fissata per il 21 novembre 2003. “Siamo convinti che, proprio grazie alle iniziative delle Chiese cristiane, spesso in comunione tra esse e in spirito ecumenico, questo pericolo sia stato evitato - prosegue il comunicato - tuttavia, siamo consapevoli che l’incubo dello scontro tra civiltà aleggi ancora sulla scena geopolitica”.
Tra i firmatari dell’Appello segnaliamo tra gli altri: Brunetto Salvarani, coordinatore degli Incontri cristiano-musulmani di Modena, e Paolo Naso, direttore del mensile Confronti (promotori dell’iniziativa); Stefano Allievi, sociologo; Dora Bognandi, Dipartimento libertà religiosa dell’Unione cristiana chiese avventiste (Uicca); Annemarie Duprè, Servizio rifugiati e migranti della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (Srm-Fcei); Ermanno Genre, decano della facoltà valdese di teologia di Roma; Dan Madigan, Pontificia Università Gregoriana di Roma; Luigi Manconi, sociologo; don Carlo Molari, teologo cattolico; padre Alex Zanotelli, missionario comboniano; monsignor Tommaso Valentinetti, vescovo di Termoli e presidente nazionale di Pax Christi; Lidia Maggi, pastora battista (Ucebi).
Nell’Appello si ribadisce l’invito al dialogo tra le due comunità di fede, dialogo che: “pur essendo ormai avviato e avendo già prodotto alcuni frutti, è ancora a uno stadio iniziale”. L’Appello conclude con l’invito rivolto a tutte le comunità cristiane e a quelle islamiche a “promuovere ancora più numerose iniziative di incontro e dialogo nella data del 21 novembre 2003, ultimo venerdì del mese di Ramadan dell’anno islamico 1424 dell’Egira”.
da Nev 9/07/03

 

 

 

Da Amnesty International

 

IRAN: ATTIVISTI STUDENTESCHI E MANIFESTANTI DEVONO ESSERE TRATTATI SECONDO GLI STANDARD INTERNAZIONALI SUI DIRITTI UMANI, CHIEDE AMNESTY INTERNATIONAL

 

Amnesty International e' preoccupata per gli arresti, avvenuti nei giorni scorsi, dei leader studenteschi Reza Ameri Nassab, Ali' Moghtadari e Arash Hashemi, presi di mira unicamente per l'espressione pacifica delle loro opinioni politiche. Tutti e tre sono stati arrestati dopo aver preso parte ad una conferenza stampa pubblica tenutasi presso gli uffici di Daftar-e Tahkim-e Vahdat (Ufficio per il consolidamento dell'unita' o OCU) in occasione dell'anniversario delle manifestazioni studentesche del 18 Tir (9 luglio 1999), nel corso della quale avevano criticato le restrizioni alla liberta' di espressione e associazione in Iran. Sono stati spinti a terra, fatti salire su tre diversi veicoli e portati verso una destinazione sconosciuta. Si e' appreso che Ali' Moghtadari e' stato poi rilasciato la sera stessa.

 

Tali arresti s'inseriscono nel quadro delle violazioni dei diritti umani relative alle proteste e le manifestazioni studentesche successive alle dimostrazioni del 18 Tir. Dall'11 giugno sono stati arrestati 4000 manifestanti, circa 2000 dei quali restano detenuti senza accusa ne' processo. Ad almeno 65 persone e' stato detto di essere state incriminate, sebbene le accuse non siano state rese pubbliche. Molti di questi detenuti sembrano essere stati presi di mira per aver manifestato pacificamente. Amnesty International li considera prigionieri di coscienza e chiede il loro immediato e incondizionato rilascio. L'organizzazione chiede inoltre che ogni persona arrestata per un crimine riconoscibile abbia diritto ad un processo equo.

 

Le autorita' devono adottare tutte le misure necessarie per assicurare che gli attivisti studenteschi e i manifestanti pacifici siano trattati secondo gli standard internazionali sui diritti umani.

 

Ulteriori informazioni

A seguito delle manifestazioni studentesche del luglio 1999 a Teheran, Ahmad Batebi, Abbas Deldar, Javid Tehrani, Mehrdad Lohrasebi, Akbar e Manuchehr Mohammadi e altri studenti dimostranti sono stati arrestati arbitrariamente. Decine di essi hanno subi'to tortura e maltrattamenti in detenzione incommunicado e, come il leader studentesco Ali' Afshari, sono stati incarcerati al termine di un processo palesemente iniquo. Nei giorni

scorsi, Ahmad Batebi e Manuchehr Mohammadi sono stati rilasciati dalla prigione di Evin e trasferiti in localita' ignota.

L'11 giugno circa 80 studenti, alloggiati presso le residenze studentesche nell'area di Amir Abad a Teheran, hanno manifestato pacificamente contro le proposte relative alla privatizzazione delle universita' iraniane, temendo per il conseguente aumento delle tasse scolastiche. Ad essi si sono aggiunti dei residenti locali e la manifestazione, secondo quanto riferito, si e' ingrandita divenendo sempre piu' politicizzata. Gruppi organizzati in borghese, i lebas shakhsi-ha (noti in Iran come i poliziotti in borghese), hanno cominciato ad attaccare i manifestanti e la polizia e' intervenuta per porre fine agli scontri. Con l'intensificarsi delle proteste per tutta la notte, sono state dispiegate unita' delle Forze Speciali (Nirou-ye Vijeh) al fine di disperdere i manifestanti.

Tuttavia, secondo quanto riferito, le Forze Speciali hanno permesso che alcuni lebas shakhsi-ha attaccassero i dimostranti pacifici e che in alcuni casi si facesse ricorso un uso eccessivo della forza per porre fine alle proteste.

 

Amnesty International ha ripetutamente chiesto alle autorita' di occuparsi delle violazioni dei diritti umani compiute nei confronti dei manifestanti, ma non ha ancora ricevuto alcuna risposta.

 

Per ulteriori informazioni e' possibile consultare:

- la dichiarazione pubblica del 14 luglio 1999 Iran: le autorita' devono garantire i diritti fondamentali (AI INDEX: MDE 13/18/99; News Service: 134/99):

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE130181999?open&of=ENG-IRN

     -    l'appello di Amnesty International in favore di Ahmad Batebi:

http://web.amnesty.org/web/content.nsf/pages/gbr_iran

- il rapporto Iran: un sistema legale che fallisce nella protezione della

liberta' di espressione e associazione  (AI Index MDE 13/045/2001):

- http://web.amnesty.org/web/content.nsf/pages/gbr_iran_freedom

Per ulteriori informazioni, approfondimenti ed interviste:

Amnesty International - Ufficio stampa Tel. 06 4490224 ? 348 6974361,

e-mail: press@...

 

IRAN: AMNESTY INTERNATIONAL CHIEDE UN’INCHIESTA

INDIPENDENTE SULLA MORTE DELLA FOTOGIORNALISTA

ZAHRA KAZEMI

 

 

Amnesty International si e’ unita agli appelli della Commissione islamica per i diritti umani dell’Iran e di altri organismi internazionali per i diritti umani affinche’ sia avviata un’inchiesta indipendente sulla morte della 54enne fotogiornalista Zahra Kazemi, avvenuta il 12 luglio.

 

“L’Iran e’ obbligato, in base al diritto internazionale, ad aprire un’inchiesta giudiziaria imparziale e indipendente per determinare le cause della morte di Zahra Kazemi”, ha dichiarato Massimo Cipolla, coordinatore Iran della Sezione Italiana di Amnesty International.

“Tale inchiesta dovra’ inoltre chiarire se, come indicano alcune fonti,  Zahra Kazemi sia stata sottoposta a maltrattamenti e torture durante il periodo di custodia”.

 

Zahra Kazemi, di doppia cittadinanza canadese e iraniana, e’ deceduta il 12 luglio all’ospedale Baghiyetollah di Tehran, dove era sorvegliata a vista. Era stata arrestata per aver fotografato alcune persone che protestavano per la detenzione dei propri familiari

all’esterno della prigione di Evin, nella zona settentrionale della capitale.

 

 Amnesty International registra da anni casi di maltrattamenti e torture durante la detenzione in Iran. L’organizzazione ha accolto favorevolmente le notizie secondo cui il presidente Mohammad Khatami avrebbe ordinato ad alcuni ministeri di aprire un’inchiesta sulla morte di Zahra Kazemi.

 

“Le autorita’ iraniane devono adottare misure concrete per porre fine a tutte le forme di maltrattamento nel paese, come ad esempio accedere alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti” – ha aggiunto Cipolla. “Solo una inchiesta immediata, esauriente, indipendente e imparziale potra’ fare gli interessi della giustizia”.

 

 

 

 

Posta ricevuta

 

 

Caro fratello,

leggo ciò che mi hai inviato e ne traggo notizie interessanti. Mi viene chiesta una breve presentazione del gruppo. Penso di scrivere in merito e di inviarti quanto richiesto, ma dovrai avere un po' di pazienza. Sicuramente l'argomento di base è il carcere, i detenuti e le detenute, i diritti spesso violati ma anche il percorso difficile e per nulla scontato del ravvedimento. L'ottica sarà evangelica, ovviamente, ma la mia convinzione è che nessuno debba essere escluso o non invitato a dare un'opinione ed anche un contributo nell'aiuto agli ultimi, veramente ultimi, coloro che hanno violato sia la Legge di Dio che la legge degli uomini. Ma di questo parleremo.... Il Paese di Nod (Gen, 4,16) è un piccolissimo contributo cartaceo e informatico (e-mail) per parlare di chi non vogliamo neppure ricordare. Ora ti saluto e ci risentiremo.

Viviana

Il Paese di Nod - Milano

 

Sono diverse le e-mail di autopresentazione che sono giunte in queste ultime settimane:

ci si scusa con le persone interessate se in questi mesi estivi dobbiamo necessariamente contenere questo spazio. A settembre, se i messaggi verranno ripresentati, avranno la dovuta evidenziazione!

 

Segnalazioni librarie:

 

Communio sanctorum. La Chiesa come comunione dei santi
Morcelliana
12,50 Euro

 

Personaggi biblici nell'esegesi ebraica
Perani Mauro, La Giuntina
12,00 Euro

 

 

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Da Carta

 

Dalla parte degli iracheni

 

E finalmente i grandi media si sono resi conto che qualcosa, nella "liberazione" dell'Iraq, non ha funzionato, e adesso gridano tutti alla "guerriglia". Noi già in maggio, all'indomani della caduta delle statue, dedicammo due copertine all'"Iraq free" e alle sue trappole. E non molliamo la presa: nel nuovo numero del settimanale, un bellissimo reportage di Fernando Evangelista, brasiliano del mensile Caros Amigos, e le foto altrettanto belle di Matt Corner, che lo accompagnava, sulla guerra che non finisce (è infinita, infatti) vista dalla parte degli iracheni, della gente comune, dei palestinesi profughi da decenni, di quelli che hanno recuperato contenitori in una fabbrica abbandonata per tenerci acqua e cibo, e nessuno li aveva avvertiti che quei bidoni avevano contenuto uranio. Nel sito, la delegazione di pacifisti italiani che si trova in Iraq per stabilire rapporti con la società civile irachena. http://www.carta.org/rivista/settimanale/2003/25/sommario.htm

http://www.carta.org/agenzia/notmov030708/030708pacifisti.htm

 

 

 

Notizie dalla LAV – Lega anti vivisezione

 

 

Ministero dell'Ambiente: no al riconoscimento della LAV come associazione di protezione Ambientale.

Negato alla LAV il riconoscimento come associazione di protezione Ambientale da parte del Ministro dell'Ambiente che, secondo la legge n. 349 del 1986, è deputato a riconoscere le "Associazioni di protezione ambientale". Grazie a questo riconoscimento, le associazioni possono usufruire di una serie di prerogative giuridiche importanti: impugnare presso le autorità giudiziarie atti e provvedimenti della Pubblica Amministrazione contrari alla tutela dell'ambiente e degli animali, nominare propri rappresentati presso comitati, consigli ed altri organi pubblici, istituire proprie guardie ambientali volontarie, ecc.

La LAV aveva iniziato nel 1998 quella che sarebbe  diventata una battaglia per il riconoscimento dello status di "Associazione di protezione Ambientale". Dopo varie richieste rimaste inascoltate, finalmente il TAR del Lazio, con sentenza n. 5267 del 2002, ordina al Ministero di definire e concludere il procedimento di riconoscimento della LAV entro 90 giorni. Il Ministero continua a rimanere inadempiente e la LAV lo diffida altre due volte, nel settembre 2002 e nel marzo 2003, ad osservare l'ordine del TAR. Il 13 maggio scorso il ministro Matteoli scrive alla LAV allegando il suo Decreto con cui respinge la richiesta! Motivazione: per il Ministro la LAV non merita il riconoscimento perché si occupa prioritariamente <<dell'affermazione di quelli che sono definiti "diritti degli animali">> e non di ambiente. Questo mentre la Ekoclub, nota per essere sostanzialmente una diramazione della Federcaccia, ha ottenuto e mantenuto il riconoscimento! La LAV, naturalmente, presenterà un nuovo ricorso al TAR Lazio.

Sostieni la LAV in questo difficile riconoscimento: invia al ministro Matteoli il messaggio seguente!

 

APPELLO AL MINISTRO DELL'AMBIENTE


Egregio Ministro Matteoli,

le chiedo di revocare il Suo decreto n.233/SvS/DEC/2003 con cui ha recentemente respinto la richiesta della LAV-Lega Anti Vivisezione di ottenere l'importante riconoscimento di "Associazione di protezione ambientale".

Affermare che la LAV, Ente Morale, Associazione di Volontariato riconosciuta anche nei settori "Ambiente" da Regioni, Onlus, una delle principali voci in difesa degli animali e del loro ambiente, non meriti questo riconoscimento perché si occupa prioritariamente <<dell'affermazione di quelli che sono definiti "diritti degli animali">>, significa dare alla materia ambientale un'interpretazione parziale che non corrisponde affatto alla realtà.

Gli animali sono infatti parte integrante e preziosa dell'Ambiente e la LAV da 26 anni è impegnata, con migliaia di attivisti in tutta Italia, nella difesa dei diritti degli animali e dell'ambiente ed in materie proprie del Suo dicastero: zoo, animali selvatici ed esotici, specie animali in via d'estinzione, attività venatoria, parchi, regolarmente chiamata peraltro da Uffici del Suo Ministero come interlocutrice.

Grazie per l'attenzione che vorrà dedicare al mio appello. In attesa di positivo riscontro, porgo cordiali saluti.

 

Nome e Cognome

Firma

 

Ministro Altero Matteoli

Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 ROMA

Fax 06.57288513

segreteria.ministro@...



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CITAZIONE

 

L'immaginazione e' molto piu' importante della conoscenza.

La conoscenza e' limitata, l'immaginazione abbraccia il mondo.

 

Albert Einstein

 

 

Per visualizzare i libri Di albert Einstein o che trattano l'argomento ''Einstein'' clicca su:

http://www.internetbookshop.it/ser/serpge.asp?type=keyword&x=einstein

 

 

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una storiella ebraica via e-mail!

 



Gio 17 Lu 2003 6:30 pm

mauriziobenazzi
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