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Sentenza 14/02/2002 n. 860
Consiglio di Stato, sezione V. L'architetto non è l'unico a poter
restaurare beni culturali sottoposti a vincolo.
Secondo questa sentenza del Consiglio di Stato, l'architetto non è
l'unico professionista che può restaurare i beni culturali sottoposti
a vincolo infatti alcune parti del lavoro possono essere affidate ad
altri professionisti.
La sentenza si riferisce a quegli interventi non tecnici che possono
essere seguiti benissimo da un professionista che non sia architetto.
La riserva assoluta si era sino ad oggi basata sull'articolo 52 del
regio decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 che prevede "...le opere di
edilizia civile, che presentano rilevante carattere artistico ed il
restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge
20/6/1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza
della professione di architetto..."
Per quanto concerne il temine "parte tecnica" dell'intervento ci si
riferisce ai soli calcoli di stabilità e all'impiantistica; la
distribuzione dei vani all'interno dell'edificio nonchè gli
interventi di adeguamento igienico-funzionale e di abbattimento delle
barriere architettoniche restano di esclusiva competenza
dell'archietto.
Sergio Tinè
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