Attenzione, l'informativa AMSA è imprecisa.
L'affermazione "Sono esclusi dal repertorio i rottami metallici ferrosi e
non ferrosi, i rottami scarti di lavorazione industriali o artigianali, o
provenienti da cicli produttivi, individuati come materie prime secondarie
per l'industria metallurgica; i materiali tessili costituiti al cento per
cento di fibre" è errata. Tali materiali non sono esclusi, per essi è
prevista una deroga: sono cioè considerati "riciclati" anche se fatti
non da "rifiuti" ma da "residui di lavorazione" o "materie prime
secondarie" (che dir si voglia).
Per altro segnalo che l'applicazione effettiva di questo provvedimento è
ancora al di là da venire, visto che ci sono molti punti che il MinAmbiente
dovrà chiarire.
Ciao,
Alessandra Pellegrini
At 09.35 04/09/03 +0200, Silvia Pedote wrote:
> Ciao a tutti!
>Silvia
>
>MINISTERO: DECRETO PER UTILIZZO PRODOTTI RICICLATI IN UFFICI
>(ANSA) - ROMA, 1 SET - Il ministro dell'Ambiente, insieme con le Attivita'
>Produttive e la Salute, ha varato il decreto che detta le norme affinche'
>uffici pubblici e societa' a prevalente capitale pubblico coprano il
>fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da
>materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del loro fabbisogno.
>Il provvedimento da' completa attuazione alla legge 448/2001, che prevede
>che con decreto del Ministro dell'Ambiente, siano stabilite le metodologie
>di calcolo, e la definizione di materiale riciclato, al fine di permettere
>alle regioni di adottare le disposizioni necessarie a garantire che una
>quota del trenta per cento dei prodotti da ufficio sia realizzata con
>materiale riciclato. La creazione di un mercato per i prodotti derivanti
>dalle operazioni di riciclaggio rappresenta infatti un obiettivo
>fondamentale della normativa comunitaria e il suo ampliamento e' ormai una
>componente fondamentale delle attivita' di gestione dei rifiuti e dunque una
>componente di mercato suscettibile di comportare profitti rilevanti. Il
>decreto quindi individua regole e definizioni affinche' le regioni adottino
>le necessarie disposizioni per garantire che enti pubblici e societa' a
>prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, garantiscano il
>raggiungimento dell' obiettivo trenta per cento. Proprio per definire e
>organizzare gli interventi necessari a dare vita al mercato e all'utilizzo
>quotidiano di prodotti di 'seconda mano', e' istituito il repertorio del
>riciclaggio (RR) contenente: un inventario che comprende l'elenco dei
>materiali riciclati; l'elenco dei manufatti e beni in materiale riciclato,
>con l'offerta, la disponibilita' e la congruita' del prezzo. Il repertorio
>del riciclaggio e' tenuto e reso pubblico a cura dell'Osservatorio nazionale
>dei rifiuti (ONR), e la sua diffusione via Internet puo' essere svolta anche
>da terzi a condizione che non venga effettuata a fine di lucro o che l
>accesso sia a pagamento. L'elenco ufficiale e' comunque quello
>esclusivamente tenuto e diffuso dall'Osservatorio nazionale dei rifiuti. Gli
>enti pubblici e le societa' a prevalente capitale pubblico sono tenuti a
>coprire almeno il trenta per cento del fabbisogno annuale di manufatti e
>beni appartenenti a ciascuna delle categorie individuate dal repertorio, con
>manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, in ciascun anno solare e
>per ciascuna categoria di prodotto. La quantita' necessaria a coprire il
>fabbisogno annuale viene espressa nell'unita' di misura adatta ad
>identificare l'unita' di prodotto. Qualora cio' non fosse possibile, il
>termine quantitativo impiegato per la definizione del fabbisogno annuale fa
>riferimento all'importo annuo destinato all'acquisto in quella categoria di
>prodotto. L'acquisto dei singoli prodotti per un quantitativo superiore al
>trenta per cento in una categoria non va a compensare il mancato acquisto in
>altre categorie. Gli enti pubblici sono tenuti a adottare le disposizioni
>del decreto anche in sede di formulazione di una gara per la fornitura e
>l'installazione di manufatti e beni, cosi' come nella formulazione di
>capitolati di opere pubbliche. Il rifornimento dovra' avvenire una volta
>verificata la disponibilita' e la congruita' di prezzo, che si ritiene
>rispettata qualora l'eventuale incremento di prezzo non superi quello dei
>corrispondenti manufatti e beni contenenti materie prime vergini di una
>percentuale definita da un gruppo di lavoro istituito ad hoc. Il soggetto
>che intenda richiedere l'iscrizione di un manufatto o bene al repertorio del
>riciclaggio deve inoltrare una richiesta di inserimento nel repertorio. La
>richiesta oltre ai dati identificativi dell'azienda, deve riportare i codici
>dell'elenco europeo dei rifiuti con cui viene realizzato il materiale
>riciclato; la percentuale di rifiuti nel materiale riciclato, il cui valore
>dovra' rispettare i limiti minimi ed essere documentato tramite
>dichiarazione di un soggetto certificatore professionalmente abilitato; le
>indicazione di un tecnico responsabile e una relazione tecnica indicante le
>eventuali differenze di prestazione tra il prodotto in materiale riciclato e
>uno analogo realizzato con materiali vergini. I prodotti ammessi nel
>repertorio potranno essere etichettati a garanzia della loro natura e dei
>loro requisiti. Sono esclusi dal repertorio i rottami metallici ferrosi e
>non ferrosi, i rottami scarti di lavorazione industriali o artigianali, o
>provenienti da cicli produttivi, individuati come materie prime secondarie
>per l'industria metallurgica; i materiali tessili costituiti al cento per
>cento di fibre. (ANSA). RED
>01/09/2003 12:22
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