03 luglio 2009 - dp
Per la Corte Costituzionale spetta alle regioni la competenza in materia di
dimensionamento della rete scolastica. La Gelmini afferma: i punti giudicati
incostituzionali sono marginali.
La sentenza n. 200/09 dà ragione alle regioni che hanno ricorso contro il piano
di tagli del Governo. Si tratta di: Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio,
Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Abruzzo
La Corte Costituzionale bacchetta l'uso di regolamenti per la definizione del
dimensionamento scolastico, indicando come strumento consono la "legge" che
indichi norme generali, criteri, livelli e non che imponga tagli.
Viene dunque annullata la norma dell'art. 64 del dl n. 112, convertito in legge
113 del 6 agosto 2008, che prevede il ricorso al regolamento per la definizione
del dimensionamento scolastico.
Ciò, almeno secondo un comunicato ministeriale giunto in redazione dopo le 21,
non dovrebbe cambiare la sostanza dei provvedimenti assunti.
Il Ministro difatti afferma che "per quanto riguarda specificamente le due
disposizioni di cui è stata affermata l'incostituzionalità va precisato che
nessuno dei provvedimenti attuativi del menzionato articolo 64 si fonda su di
esse e che in particolare per quel che riguarda il dimensionamento nei piccoli
comuni la norma dichiarata incostituzionale risulta superata dall'articolo 3 del
Dl. 154/2008.
Per quel che riguarda invece criteri, tempi e modalità per ridimensionare la
rete scolastica si era già proceduto a trovare un accordo nella conferenza
Stato-regioni-enti locali. Per questo i punti giudicati incostituzionali sono da
ritenersi marginali e da tempo superati".
La sentenza della Corte Costituzionale
ENTENZA N. 200
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
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