Caro Alfonso Amoroso, Carissima Anna Cardona,
regalatecene molte di queste, ne abbiamo bisogno per credere ancora nella
Giustizia .
Vi auguriamo tutti noi delle liste Dw-Handicap e Sociale edscuola, un buon
anno! Ve lo auguriamo di cuore.
Grazie!
Rolando A. Borzetti
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T R I B U N A L E DI N A P O L I
XI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XI sezione civile, in composizione
monocratica ed in persona del giudice dott. Eduardo Campese, ha emesso la
seguente
O R D I N A N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 32504/2003 R.G., riservato in
decisione all'udienza del 04/1272003, avente per oggetto: procedimento di
urgenza ex art. 700 c.p.c. ante causam, vertente
TRA
XXXXX e XXXXX, quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minorenne
XXXXX, elettivamente domiciliati in Napoli, alla via S. Lucia n. 123, presso
lo studio dell'Avv. Massimo Di Lello che li rappresenta e li difende,
congiuntamente e disgiuntamente agli Avv.ti Alfonso Amoroso ed Anna Maria
Cardona del Foro di Roma, in virtù di procura a margine del ricorso
introduttivo del giudizio.
RICORRENTI
E
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Napoli, alla via Diaz, n. 11.
RESISTENTE CONTUMACE
E
Istituto Comprensivo XXXXX - Distretto Scolastico 31° di Licignano -
Casalnuovo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope
legis domicilia in Napoli, alla via Diaz, n. 11.
RESISTENTE
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso depositato il 18/11/2003, e ritualmente notificato
alle controparti unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza,
XXXXX e XXXXX ed XXXXX XXXXX, quali genitori esercenti la potestà sulla
figlia minorenne XXXX, hanno adito, ex art. 700 c.p.c., il Tribunale di
Napoli esponendo che quest'ultima è portatrice di handicap e frequenta la
prima elementare presso l'Istituto Comprensivo XXXX, Distretto Scolastico 31
di Casalnuovo, che, a causa del suo status, la bambina, per bene fruire
della scuola, ha necessità di essere seguita, oltre che dalle insegnanti
della classe e dall'insegnante di sostegno, anche da una Assistente
Educativa Comunale; che le incombenze spettanti a tale figura riguardano,
tra l'altro, l'igiene personale del bambino (accompagnandolo al bagno) e l'
aiutarlo a mangiare, il tutto compiuto con lo scopo, non soltanto di ausilio
all'alunno disabile, ma di stimolo ed insegnamento ad alimentarsi ed a
provvedere autonomamente ai propri bisogni per quanto allo stesso è
possibile, che presso la scuola frequentata dalla piccola XXXXX, la
direzione scolastica non ha ritenuto necessaria tale figura e le relative
incombenze vengono svolte da un bidello; che XXXXX, a causa del suo status,
indossa il pannolone; che, malgrado la necessità di essere seguita da un
insegnante di sostegno per l'intera giornata, le è stato assegnato un
sostegno di sole due ore giornaliere; che, per i suddetti problemi, XXXXX
non sta frequentando la scuola. Tanto premesso, reputando insufficiente e
lesivo del diritto allo studio della minore il riconoscimento dell'
insegnante di sostegno per sole 2 ore giornaliere ed inopportuno ed
umiliante per la piccola l'intervento di un uomo, privo della qualifica in
alcuni adempimenti che richiedono necessariamente ed esclusivamente la mano
esperta e femminile, hanno dedotto che il perpetrarsi di tale situazione,
che già arreca danno alla minore, creerebbe alla stessa un danno grave ed
irreparabile e, specificando di voler promuovere nel merito del giudizio di
risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, chiedono in via d'urgenza l'
emissione di un provvedimento nei confronti del Ministero della Pubblica
Istruzione dell'Istituto Comprensivo XXXXX, del comune di Casalnuovo di
Napoli e del C.S.A. di Napoli, idoneo a garantire alla minore un apporto
completo di ore di sostegno per l'intera giornata scolastica nonché, per il
medesimo periodo, l'assegnazione alla stessa, di un'Assistente Educativa
Comunale di sesso femminile.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l'Istituto
Comprensivo XXXXX contestando le avverse domande cautelari e chiedendone il
rigetto per insussistenza dei requisiti di legge. Ha sostenuto, in
particolare, che il servizio di assistenza è garantito da XXXXX, competente
ad effettuarlo perché in possesso del relativo attestato, e che comunque
esso è sul punto carente di legittimazione passiva spettando al comune la
relativa predisposizione.
Gli altri tre resistenti non si sono costituiti in giudizio
nonostante la rituale notificazione del ricorso ed all'udienza del 4
dicembre 2003, lo scrivente, previo deposito di note, si è riservata la
decisione.
OSSERVA IN DIRITTO
Rileva il giudicante che XXXXX ed XXXXX, nella indicata qualità,
hanno chiesto emettersi, nei confronti dei resistenti, ex art. 700 c.p.c.,
un provvedimento idoneo a garantire alla minore XXXXX un apporto completo di
ore di sostegno per l'intera giornata scolastica nonché, per il medesimo
periodo, l'assegnazione alla stessa di un'assistente educativa comunale di
sesso femminile: appare quindi opportuno esaminare separatamente tali
istanze.
Circa la prima, va innanzitutto affermata la giurisdizione del
giudice ordinario.
Sul punto si condivide, infatti, l'orientamento già espresso dal
Tribunale di Napoli, XI sezione civile, con Ordinanza (inedita) del
23/10/2003 (esibita in copia dai ricorrenti), nonché dal Tribunale di Roma,
seconda sezione civile, con l'Ordinanza in atti del 17 dicembre 2002 (in
Corriere Giuridico, 2003, 5, p. 6-49), entrambe pronunciate in casi analoghi
a quello odierno.
Secondo l'orientamento qui accolto e che si richiama a sua volta
alla sentenza n. 558/2000 delle Sezioni Unite della Cassazione, la
giurisdizione del giudice ordinario si fonda sul disposto dell'art. 33 del
D.ls. n. 80/1998 come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, che
stabilisce che "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, (.), in
particolare, quelle (lett. E) riguardanti le attività e le prestazioni di
ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di
pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti
individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente
risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle
controversie in materia di invalidità".
Invero, con inciso "con esclusione dei rapporti individuali di
utenza con soggetti privati", il legislatore ha escluso dalla giurisdizione
del giudice amministrativo tutti i rapporti in materia di pubblici servizi
(e tra questi, per quel che rileva nella fattispecie, anche quelli afferenti
alla pubblica istruzione) resi in favore di soggetti privati senza operare
alcuna distinzione tra il caso in cui il servizio sia erogato da un soggetto
pubblico, come nel caso in esame, oppure da un soggetto privato.
Inoltre, secondo la medesima norma, la giurisdizione del G.O.
residua anche quando si verta in tema di "controversie meramente
risarcitorie che riguardano il danno alla persona.." E, nel caso in esame, i
ricorrenti hanno preannunciato che nel merito intendono chiedere il
risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla minore, dovendosi a tal
fine precisare che il riferimento al "danno alla persona" non va inteso nel
senso riduttivo di danno all'integrità psicofisica ma nel senso estensivo di
pregiudizio arrecato o minacciato alla persona a causa della violazione di
un diritto fondamentale dell'uomo (qual è quello all'educazione ed all'
istruzione), sicché, anche sotto questo profilo, la giurisdizione appartiene
al giudice ordinario, avendo gli attori preannunciato l'azione per il
risarcimento dei danni nel giudizio di merito.
Si deve, inoltre, aggiungere, così potendo anche a prescindere
dalle considerazioni sin qui svolte, che la giurisdizione del giudice
ordinario può essere affermata nella fattispecie - nella quale non risulta
impugnato alcun atto amministrativo - anche solo sulla base della natura
della situazione giuridica dedotta la lesione del diritto, riconosciuto dall
'art. 13, comma terzo, della legge n. 104/1992, ai portatori di handicap,
all'assegnazione di un insegnante specializzato di sostegno nelle sezioni di
scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
Trattasi di un diritto soggettivo inviolabile (oltre che un
obbligo per i genitori dei minori, v. art. 110 d.lgs. 297/1994) e non
suscettibile di degradazione o compressione da parte della P.A. perché
strumento necessario per la realizzazione del diritto all'educazione ed allo
sviluppo della personalità sancito dalla predetta legge ("l'integrazione
scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona
handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e
nella socializzazione"): diritti, questi ultimi, riconosciuti per le persone
disabili dalla nostra Costituzione3 (artt. 3, secondo comma, 34 e 38), degli
artt. 15 e 17 dalla Carta sociale europea e dall'art. 26 della Carta dei
Diritti fondamentali dell'Unione Europea approvata il 7 dicembre 2000.
Tanto premesso, la suddetta istanza appare fondata e meritevole
di accoglimento.
Va evidenziato, invero, che caratteristiche peculiari del
procedimento ex art. 700 c.p.c. sono (oltre alla strumentalità, propria di
tutti i procedimenti cautelari) la sussidiarietà e l'atipicità: tanto emerge
dal contesto della citata norma, sia dalla premessa per cui tale possibilità
sussiste solo "fuori dei casi regolati dalle precedenti sezioni di questo
capo", ossia, e più generalmente, quando non risultano utilizzabili altre
misure cautelari; sia dalla specificazione che i provvedimenti d'urgenza
concretamente chiedibili ed ottenibili sono "quelli che appaiono, secondo le
circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della
decisione sul merito". In sostanza, il giudice può pronunciare provvedimenti
di contenuto non predeterminato dalla legge con il solo duplice tramite che,
da un lato, l'esigenza alla quale soccorrono non sia conseguibile con altra
misura cautelare tipica o "nominata", che, dall'altro, il provvedimento
appaia idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di
merito, costituendo quest'ultima il limite per il contenuto del
provvedimento d'urgenza sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo.
Inoltre, un altro ordine di limiti si riconduce ai requisiti
tipicamente propri di ogni azione cautelare: il fumus boni iuris (vale a
dire l'approssimativa verosimiglianza dell'esistenza del diritto di cui si
chiede la tutela) ed il periculum in mora (cioè la sussistenza di un
pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile al quale il ritardo può
esporre il diritto medesimo), che devono sussistere entrambi affinché il
giudice adito possa concedere l'invocata tutela.
Ciò posto, va osservato che l'alunna XXXXX , di anni 6, è
iscritta alla prima elementare, sezione X, dell'Istituto Comprensivo XXXXX,
31° Distretto Scolastico Licignano - Casalnuovo (NA) e presenta, come emerge
dalla diagnosi elaborata il 27/05/2003 dalla A.S.L. n. 13 della regione
Piemonte, Unità Multidisciplinare in attuazione del D.P.R. 24/02/94 e L.
104/92 (cfr. in atti), un ritardo evolutivo globale (pertanto, anche l'area
relazionale risulta deficitaria): è ancora molto dipendente dalla figura
dell'adulto; desidera essere imboccata, anche se saltuariamente dimostra di
saper utilizzare il cucchiaino; non sa ancora vestirsi da sola, anche se
collabora alla vestizione; non ha ancora raggiunto il controllo sfinterico;
evidenzia un impaccio nella motricità globale.
Tale diagnosi risulta sostanzialmente confermata, di recente,
dalla struttura complessa di Neuropsichiatria Infantile della medesima
A.S.L., che, il 07/08/2003, ha certificato che la piccola (che nell'anno
scolastico ultimo scorso ha frequentato con regolarità la scuola materna con
l'appoggio di un insegnante di sostegno) è affetta da "disturbo pervasivo
dello sviluppo con ritardo cognitivo".
Nella menzionata diagnosi del 27/05/2003, infine, si evidenzia
(cfr. indicazioni per l'assistenza continuativa) che ella necessita di una
figura che l'appoggi continuamente in un rapporto individualizzato nello
svolgimento dell'attività scolastica.
La gravità delle condizioni della piccola XXXXX non è stata
peraltro in alcun modo disconosciuta o contestata dal resistente
costituitosi che, nella sua comparsa di costituzione, nulla ha dedotto circa
la richiesta dei ricorrenti di assicurare alla figlia un insegnante di
sostegno per l'intero orario scolastico svolto non, invece, per sole due ore
giornaliere come specificato alla pagina 2 del ricorso (le difese dell'
Istituto Comprensivo Moro, infatti, sembrano sostanzialmente dirette a
contrastare l'ulteriore istanza dei ricorrenti di assicurare a XXXXX,
durante l'orario scolastico, un assistente educativa comunale di sesso
femminile).
L'attribuzione a XXXXX del sostegno scolastico per sole due ore
giornaliere, certamente non adeguate alla realizzazione del contenuto
essenziale del suo diritto fondamentale alla educazione ed istruzione, non è
da imputare come rilevato anche nel caso analogo all'esame del Tribunale di
Roma, a una scelta legislativa ma, direttamente, alla pubblica
amministrazione che lo ha, di fatto, compresso nonostante la legge (art. 40,
comma primo, della L. n. 449/97) assicuri "l'integrazione scolastica degli
alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'
handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e
funzionale delle classi prevista dall'articolo 21 commi 8 e 9, della legge
15 marzo 1997, n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a
tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti -
alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi."
Le esposte considerazioni rendono allora certamente esistenti,
in relazione all'istanza cautelare de qua, il fumus boni iuris (in virtù del
combinato disposto dell'art. 13, comma terzo, della legge 104/92, che
riconosce al bambino disabile l'assegnazione di un insegnante specializzato
di sostegno, e dell'appena citato art. 40, primo comma, della L. n. 449/97)
ed il periculum in mora (essendo evidente che la mancata frequentazione
della scuola da parte della piccola XXXXX, per non averle assicurato, l'
Istituto resistente, un insegnante di sostegno per l'intero orario
scolastico da lei osservato, oltre a pregiudicare gravemente ed
irreparabilmente il suo diritto allo studio, rischia di compromettere anche
i possibili suoi miglioramenti nelle relazioni con i coetanei).
In assenza, quindi, di qualsivoglia deduzione da parte dei
resistenti in ordine agli eventuali legittimi motivi che non avrebbero
consentito alla P.A. di assicurare alla alunna XXXXX un insegnante di
sostegno per le ore alla stessa necessarie, va ordinato al Ministero della
Pubblica Istruzione e dell'Università e della Ricerca, al C.S.A. di Napoli,
in persona del Provveditore e all'Istituto Comprensivo XXXXX, 31° Distretto
Scolastico Licignano - Casalnuovo (NA) di assegnare all'alunna predetta un
insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica (come
indicato nella citata diagnosi della A.S.L. n. 13 della Regione Piemonte).
Non sussiste, nel caso in esame, il divieto del giudice
ordinario di condannare la P.A. ad un facere atteso che tale divieto non
opera in tutti i casi in cui esiste la giurisdizione di detto giudice ed
occorre eliminare un pregiudizio arrecato da un comportamento della P.A. ad
un diritto fondamentale del privato non suscettibile di affievolimento,
ribadendosi, altresì, che non possono essere considerati quale espressione
del potere discrezionale di cui gode la Pubblica Amministrazione quegli atti
che, benché posti in essere nell'esercizio dei suoi poteri di
autorganizzazione, siano inidonei a tutelare il diritto soggettivo perfetto,
di cui è titolare il portatore di handicap ex artt. 1, lett. A), 8 lett. D),
12, comma secondo, terzo e quarto, e 13, comma terzo, della L. 5 febbraio
1992, n. 104, ad essere effettivamente inserito nella scuola dell'obbligo.
Meritevole di accoglimento deve considerarsi anche l'ulteriore
pretesa dei ricorrenti di ottenere, per la piccola XXXX, la presenza,
durante l'orario scolastico, di un assistente educativo comunale di sesso
femminile.
In proposito, vanno preliminarmente richiamate le argomentazioni
che, in precedenza, hanno consentito di ritenere sussistente la
giurisdizione del G.O. sulla precedente domanda cautelare: è evidente,
infatti, che le stesse consentono di affermare la giurisdizione del giudice
adito anche con riferimento all'istanza in esame.
Ciò posto, osserva innanzi tutto lo scrivente che l'assegnazione
di un assistente educativo comunale - cioè di personale non docente che
aiuti il bambino in funzioni estranee all'Istruzione (assicurate invece
dalla costante collaborazione dell'insegnate di sostegno) - all'alunno
disabile che frequenta la scuola elementare costituisce un diritto
riconosciuto dall'art. 42 del D.P.R. 616/77, secondo cui le funzioni
amministrative relative alla materia assistenza scolastica concorrono tutte
le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante
erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o
collettivi a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o
private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per
gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione
degli studi, le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di
assistenza medico-psichica; l'assistenza di minorati psico-fisici; l'
erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.
Trattasi, anche in tal caso, di un diritto la cui
inviolabilità - al pari di quanto si è detto per quanto riguarda la figura
dell'insegnante di sostegno - discende dal fatto di essere strumento
necessario per la piena realizzazione del diritto inviolabile all'
educazione, allo sviluppo della personalità infantile e all'Istruzione.
L'art. 45 del medesimo D.P.R., inoltre, espressamente dispone al
primo comma, che le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono
attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla
legge regionale, mentre l'art. 1, secondo comma, della legge Regione
Campania 16/10/78, n. 42 prevede, tra l'altro, che le funzioni di assistenza
scolastica ..sono attribuite ai comuni secondo le modalità della presente
legge.
Orbene, poiché il pieno sviluppo della persona umana mediante un
proficuo inserimento nella scuola ("l'integrazione scolastica ha come
obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'
apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione":
v.- art. 12, comma 2, della legge n. 104/92) è un obiettivo al quale è
strumentale il compito della Repubblica di apprestare i mezzi per
raggiungerlo e ad esso fa riferimento: l'art. 3, comma secondo, della
Costituzione interpretato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 215/1987
in connessione con le disposizioni di cui agli artt. 2 (che garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali quale è, appunto, la
scuola), 34 (che garantisce l'effettività dell'Istruzione) e 38 Costituzione
(che tutela con pienezza il diritto dei disabili all'educazione disponendo
che ai compiti a ciò inerenti provvedano gli "organi ed istituti predisposti
od integrati dallo Stato"). E' evidente che anche la concreta
organizzazione - da parte degli enti competenti - dell'attività di
assistenza scolastica di cui al citato art. 42 del D.P.R. n. 616/77 non può
in via di fatto, comprimere o vulnerare quel diritto riconosciuto alla
persona dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria.
Il servizio reso dall'assistente comunale di cui alla citata
norma, infatti, deve essere garantito con modalità idonee a realizzare la
sua finalità che è quella di contribuire a favorire lo sviluppo della
personalità del bambino disabile che frequenta la scuola elementare.
Applicandosi, allora, i riportati principi alla fattispecie in
esame, ne consegue che alcun dubbio può sussistere (circa il fumus boni
iuris) in ordine al fatto che la presenza presso l'Istituto frequentato
dalla piccola XXXX di un assistente educativo comunale, che possa aiutare
quest'ultima (tutt'ora non autosufficiente. Cfr. diagnosi funzionale
esibita) nelle incombenze concernenti, tra l'altro la sua igiene personale,
deve essere assicurata dal comune di Casalnuovo Napoli (NA), come del resto
accaduto in precedenza (cfr. comunicazione del citato Ente, IV settore
socio - assistenziale, n. p. 3383): non può, quindi ritenersi consentito al
medesimo Ente di non assicurare più, senza alcuna plausibile
giustificazione, il medesimo servizio per l'anno 2003 - 2004 onerando gli
Istituti scolastici di supplire a tale carenza con propri collaboratori
scolastici formati come sembra emergere dalla nota dell'Assessore alle
Politiche scolastiche dell'8/07/2003, prot. 34425.
In concreto, poi, non può non evidenziarsi che la soluzione
organizzativa comunque adottata dall'Istituto resistente, di destinare all'
espletamento di tale servizio un proprio collaboratore scolastico, XXXX,
peraltro fornito di attestato di avvenuta frequentazione del Corso di
formazione per il servizio di assistenza di base ad alunni diversamente
abili per esigenze di particolare disagio e per attività di cura alla
persona (cfr. in atti), non esclude, ad avviso di questo giudice, la
sussistenza del periculum in mora.
In proposito, pur ribadendosi che non possono essere considerati quale
espressione del potere discrezionale di cui gode la pubblica amministrazione
quegli atti che, benché posti in essere nell'esercizio dei suoi poteri di
autorganizzazione, siano inidonei a tutelare il già menzionato diritto
soggettivo perfetto, e non suscettibile di affievolimento, del portatore di
handicap ad essere effettivamente inserito nella scuola dell'obbligo, deve
evidenziarsi che - anche prescindendosi da ogni ulteriore valutazione circa
l'opportunità o meno dell'affidamento di tale delicato (per le mansioni in
cui effettivamente si concreta) incarico ad un uomo, benché a tanto
abilitato (cfr. attestazione esibita), con evidenti possibili ripercussioni
negative sul complessivo stato psichico dell'alunna XXXX (circostanze queste
che fanno ragionevolmente dubitare della inidoneità delle descritte modalità
organizzative del servizio de quo) - proprio la necessità per l'Istituto, di
dover supplire, con proprio personale, a carenze organizzative ascrivibili
al menzionato Comune, non offre adeguate garanzie circa la continuità, per l
'intero anno scolastico, di espletamento di detto servizio, né può sottrarsi
il fatto che il collaboratore scolastico destinato a tale incarico non
sembra essere stato a tanto adibito in via esclusiva, atteso che, dalla
comunicazione n. prot. 3204 del 15/09/2003 del Dirigente Scolastico dell'
Istituto comprensivo XXXXX (cfr. in atti), sembra doversi ricavare che lo
stesso svolga attualmente analogo servizio anche in favore di un altro od
altri alunni di cui non è dato sapere se frequentino il medesimo plesso
scolastico della piccola XXXX (cfr. ". presterà opera di assistenza anche
all'alunna XXXX della classe XX scuola elementare plesso di via XXX."):
situazione questa che non offre sufficienti garanzie di effettività del
servizio di assistenza necessario per la prima.
In contrario, non può condividersi l'assunto dell'Istituto resistente che ha
ritenuto di ricavare dalla mancata frequenza, allo stato, della scuola da
parte della figlia dei ricorrenti elementi idonei ad escludere la
sussistenza del periculum in mora: è di tutta evidenza, infatti, che proprio
le carenze organizzative sin qui descritte appaiono essere il motivo che
hanno indotto i suoi genitori a tale gravosa decisione, rischiando di
compromettere anche i possibili miglioramenti della figlia nelle relazioni
con i coetanei.
Pertanto, ricorrendone i presupposti di legge ed in assenza di
qualsivoglia plausibile giustificazione del comune di Casalnuovo di Napoli
(NA) - non costituitosi in giudizio benché ritualmente convenutovi - in
ordine ad eventuali legittimi motivi che non gli avrebbero consentito di
assicurare all'alunna XXXXX un assistente educativo comunale presso l'
Istituto Comprensivo XXXX, Distretto Scolastico 31° Licignano - Casalnuovo,
da lei frequentato e per l'orario scolastico da lei osservato, va ordinato
al citato Ente di predisporre, in favore della suddetta alunna, un idoneo
servizio di assistenza scolastica ex art. 42 del D.P.R. n. 616/77
(preferibilmente con assegnazione a tale incarico di persona di sesso
femminile), per l'intero orario di frequenza scolastica, ribadendosi quanto
è già detto in precedenza circa l'insussistenza, nel caso in esame, del
divieto del giudice ordinario di condannare la P.A. ad un facere atteso che,
in mancanza di un provvedimento amministrativo di tipo autoritativo, non
avrebbe senso invocare il divieto, per il giudice ordinario, di cui all'art.
4 della legge n. 2248/1865, al. E); divieto che secondo la più moderna
dottrina e giurisprudenza (cfr., in materia di diritto alla salute, Cass. N.
2092/1992 e 1501/1997 e, di diritto di proprietà, Cass. N. 1636/1999), in
questa ipotesi non sussiste, così come non può invocarsi tutte le volte in
cui il giudice ordinario sia fornito di giurisdizione quando gli sia
richiesto di eliminare il pregiudizio ad un diritto fondamentale del privato
(non suscettibile di degradazione) arrecato ad un comportamento della P.A.
che non può essere espressione di una potestà pubblicistica che con l'
esistenza di quel diritto è, infatti, incompatibile (in questo caso,
infatti, si osserva che non sussiste il pericolo, al quale guarda la legge
n. 2248/1865, di sovrapposizione del giudice al potere amministrativo
proprio perché questo ultimo non sussiste ovvero è stato mal esercitato
comprimendo illegittimamente un diritto in suscettibile di affievolimento,
sicché non viene in discussione l'esercizio del potere discrezionale "ma la
necessità di ripristino delle condizioni di legalità", v. Cassazione n.
1636/1999 cit.).
Ai sensi dell'art. 669 octies, primo comma, c.p.c., infine, va assegnato
alle parti il termine perentorio di trenta giorni, dalla comunicazione della
presente ordinanza, per l'inizio del giudizio di merito, all'esito del quale
va differita ogni pronuncia in ordine alle spese di questa fase processuale.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, pronunciando sulle istanze cautelari formulate da XXXXX ed
XXXXX, nella indicata qualità, così provvede:
a) Letto l'art. 669 octies c.p.c. ordina al Ministero della Pubblica
Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al C.S.A. di Napoli, in persona
del Provveditore ed all'Istituto Comprensivo S.M. XXXX, 31° Distretto
scolastico XXXX (Na) di assegnare all'alunna XXXXX un insegnate di sostegno
per l'intero orario di frequenza scolastica.
b) Letto l'art. 669 octis c.p.c., ordina al Comune di Licignano -
Casalnuovo (Na) (Na) di assegnare alla suddetta alunna XXXXX un idoneo
servizio di assistenza scolastica, ex art. 42 del D.P.R. n. 616/77
(preferibilmente con assegnazione a tale incarico di una persona di sesso
femminile), per l'intero orario di frequenza scolastica.
c) Assegna alle parti il termine perentorio di trenta giorni, dalla
comunicazione della presente Ordinanza, per l'inizio giudizio di merito.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Napoli, 16 dicembre 2003