Miur
Generalmente il Miur emana una circolare/direttiva che fa riferimento alla
legge 440/97 per interventi finalizzati all'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa e agli interventi perequativi per sostenere e
sviluppare l'autonomia scolastica.
La direttiva attualmente in fase di preparazione si dice che impegnera' per
l'anno 2009 disponibilità finanziarie pari ad euro 140.523.964, con un
taglio di 38.871.311 euro rispetto all'anno precedente.
Provincia
Anche la Provincia dovrebbe assegnare contributi alle scuole in base a leggi
regionali per il diritto alla studio. Purtroppo nel caso della Provincia di
Roma si fa finta di non sentire (L.R. 29/92).
Un saluto
Iacopo Balocco
http://ntdlazio.blogspot.com/
----- Original Message -----
From: luciaermanno
To: sociale-edscuola@yahoogroups.com
Sent: Friday, October 30, 2009 3:12 PM
Subject: [sociale-edscuola] finanziamenti e fondi per alunni divers. abili
(per la scuola)
Buongiorno, vorrei sapere se esiste qualche legge che prevede
l'attribuzione di fondi (per progetti, acquisto libri e/o attrezzature e/o
materiale didattico, etc.) da parte del Ministero alle scuole di 2° grado
frequentate da alunni divers. abili. Vorrei sapere se tali fondi sono
attribuiti su richiesta della scuola, chi deve richiederli e con quali
modalità, e se eventualmente siamo ancora in tempo per richiederli.
Da L.Gennari
Roma Scout Center
·
Struttura inaugurata a Roma dall'Associazione Agesci.
Il 28 ottobre 2009, presso la struttura sita in Roma, Largo dello Scautismo
n. 1 (ex Largo S. Ippolito 1) l'Associazione AGESCI (Associazione Guide e
Scouts Cattolici Italiani) ha inaugurato il Roma Scout Center.
Il Roma Scout Center è un centro di ospitalità, accoglienza e riunioni che
dispone di oltre 120 posti letto e di varie sale attrezzate per convegni ed
incontri da 20 a 250/300 posti.
La struttura sarà aperta alla fruizione di tutti quei giovani, famiglie,
professionisti, associazioni, gruppi organizzati, sia appartenenti
all'associazione sia esterni ad essa, che vorranno soggiornare a Roma in
modo conveniente ed in spirito di essenzialità, ma anche in un ambiente
moderno, funzionale, dotato di confort e servizi (aria condizionata,
internet etc.), arredato con gusto e, in una parola, accogliente, che ci si
auspica possa diventare in breve tempo un apprezzato luogo d'incontro.
Si tratta di un'idea e di un progetto importante (forse il più impegnativo
mai realizzato dal movimento scout in Italia) che finalmente, dopo una lunga
fase di progettazione e realizzazione, ha visto la luce.
L'iniziativa dell'Associazione Agesci nasce dal patrimonio, dalla cultura,
dal sacrificio e dall'impegno di tutta l'associazione e si articola secondo
i dettami dell'impresa sociale, con l'esplicita volontà di essere fermento e
testimonianza nella città e per il Paese intero.
Più informazioni su: www.agesci.org <http://www.agesci.org/>
[Sono state eliminare la parti non di testo del messaggio]
da
da L.Gennari
5 per mille 2007:ripartizione delle somme
·
In arrivo più di 355 milioni per ricerca e volontariato.
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giulio Tremonti, sblocca i fondi
del 5 per mille 2007 in favore degli enti del volontariato, della ricerca
scientifica e sanitaria, e l'Agenzia delle Entrate completa la ripartizione
dei fondi.
La suddivisione tiene conto delle diverse modifiche normative che, tra
l'altro, hanno riaperto i termini per l'invio delle dichiarazioni
sostitutive per gli enti del volontariato fino al 2 febbraio 2009 e hanno
fissato i requisiti di ammissione per le associazioni sportive
dilettantistiche che hanno potuto presentare le domande fino al 16 maggio
2009.
La somma complessiva, messa a disposizione dai contribuenti con le
dichiarazioni dei redditi, è stata pari a 373,5 milioni, di cui 355,2
milioni sono stati suddivisi tra gli aventi diritto. I restanti 18,3 milioni
non sono stati ripartiti perché relativi a scelte espresse in favore di
soggetti esclusi dal beneficio (16,5 milioni) e alla quota dello 0,5 per
cento del 5 per mille (1,8 milioni) destinato, come previsto dalla
Finanziaria 2007 (art. 1, comma 1235 della legge n. 296/2006), ad altre
finalità.
Ripartizione, il volontariato bissa il primato - Nella ripartizione delle
somme spettanti per il 2007, il volontariato si conferma come settore con
maggior richiamo e riceverà 234,5 milioni di euro, seguito dalla ricerca
sanitaria (62,9 milioni) e scientifica (57,8 milioni).
Confermato il favore dei contribuenti all'opzione del 5 per mille - I
contribuenti che hanno operato la scelta sono stati 15,6 milioni, ma
soltanto 13,5 milioni hanno destinato effettivamente una quota dell'Irpef,
in quanto 2,1 milioni hanno presentato una dichiarazione con imposta pari a
zero, quindi irrilevante ai fini del calcolo del beneficio.
L'importo medio devoluto da ogni contribuente è di 27,14 euro, con una punta
di euro 28,14 per la ricerca scientifica, 27,82 euro per il volontariato e
25,46 euro per la ricerca sanitaria. Gli italiani, dunque, hanno ampiamente
utilizzato la possibilità di destinare una quota della propria Irpef a
finalità sociali. Nel dettaglio, circa metà delle preferenze è andata al
volontariato che ha totalizzato 9 milioni di scelte valide. La ricerca
sanitaria ha ricevuto 2,5 milioni di preferenze, mentre la ricerca
scientifica è stata premiata da 2 milioni di cittadini.
Nella gara vince il 730. Il 5 per mille fa il pieno nelle dichiarazioni 730
dove il 71,93% dei contribuenti ha effettuato una scelta, contro il 27,24%
dei contribuenti che presentano Unico.
La platea dei beneficiari - I beneficiari, nel complesso, sono 24.417, di
cui 23.906 associazioni di volontariato, 425 Enti ed Università che svolgono
ricerca scientifica e 86 soggetti che svolgono ricerca sanitaria. In
riferimento all'elenco del volontariato curato dall'Agenzia, l'attività di
controllo ha condotto all'esclusione di 7.870 soggetti, mentre nel caso
della ricerca scientifica, gli esclusi sono stati 78.
I
<http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eba5324a17179de/5%20
per%20mille%202007.ppt> dati del 5 per mille 2007 in dettaglio - ppt
Da: www.agenziaentrate.gov.it <http://www.agenziaentrate.gov.it/>
[Sono state eliminare la parti non di testo del messaggio]
TAR di Cagliari: contano le effettive esigenze
da www.superando.it
E il diritto allo studio non può essere vincolato alla spesa pubblica: lo
stabilisce il Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, con i
provvedimenti che accolgono in via cautelare i ricorsi delle famiglie di sei
bambini con disabilità, richiamando anche quanto deciso all'inizio di
quest'anno dal Consiglio di Stato. Un importante risultato ottenuto grazie
anche al sostegno dell'ABC Sardegna (Associazione Bambini Cerebrolesi)
*Sei bambini con disabilità* delle scuole sarde di Decimomannu, Carbonia,
Selargius, Quartu Sant'Elena, Villasalto e di una scuola Media di Alghero -
sostenuti dall'ABC Sardegna <http://www.abcsardegna.org/> (Associazione
Bambini Cerebrolesi) - *hanno vinto la loro prima battaglia per il diritto
allo studio*, dopo che il Tribunale Amministrativo (TAR) della Sardegna
(Sezione di Cagliari) ha accolto in via cautelare - con altrettante
Ordinanze - il ricorso delle loro famiglie, presentato a causa di un
rapporto di sostegno inferiore a quello richiesto.
«È una battaglia vinta per tutti i nostri figli - commenta *Luisanna Loddo*,
presidente dell'ABC Sardegna - con i tribunali che ancora una volta danno
ragione alle famiglie, stabilendo che *il diritto allo studio non può essere
vincolato alla spesa pubblica*».
«Nel provvedimento - sottolinea dal canto suo *Francesca Palmas*,*
*responsabile
per il settore della scuola nell'ABC Sardegna - viene richiamata anche la
sospensiva del *Consiglio di Stato* dello scorso mese di febbraio *[la si
legga cliccando
**qui*<http://www.superando.it/docs/ConsigliodiStato%20Ordinanza10382009.doc>
*, N.d.R.]*,* *nella quale si legge chiaramente che la Finanziaria Nazionale
*[Legge **244/07* <http://www.handylex.org/stato/l241207.shtml>*, articolo
2, comma 413, N.d.R.]* "nello stabilire un rapporto medio nazionale fra
insegnanti di sostegno e alunni diversamente abili" non debba escludere
"attente valutazioni caso per caso, al fine di assicurare pieno
soddisfacimento delle* 'effettive esigenze rilevate'*". Il diritto allo
studio, dunque, non è suscettibile di degradazione, soprattutto per
motivazioni di tipo economico (cioè di contenimento della spesa
pubblica), *come
invece continua a sostenere il Ministero*».
Grande soddisfazione è stata espressa anche da *Marco Espa*, il primo
consigliere regionale a firmare la mozione contro l'applicazione della
Riforma Gelmini in Sardegna. «Si ritorna - ha commentato Espa - *ad uno
stato di legalità nei confronti degli alunni più bistrattati dallo Stato *ai
quali si vuole togliere anche il diritto all'istruzione e all'integrazione.
Bravissime le loro famiglie e chi li ha sostenuti».
«Ma la battaglia non finisce certo qui», continua Espa. «Riporteremo infatti
l'argomento in Consiglio Regionale, chiedendo all'assessore competente *Maria
Lucia Baire* di difendere gli alunni con disabilità sardi e anche quelli che
non hanno i soldi e la forza di ricorrere ai TAR, evitando così che le
famiglie, già duramente impegnate nella loro vita, si debbano *sobbarcare
centinaia di ricorsi e di giudizi *che, seppur potenziamente vincenti,
costituiscono *un forte carico emotivo e psicologico *che non mi sembra
degno, da parte di una nazione civile, caricare su chi difende i diritti dei
propri bambini con disabilità».
Ora il Ministero - *in attesa della sentenza definitiva* prevista per il
prossimo anno - sarà costretto a rivedere le proprie decisioni e ad
integrare subito, *con l'assunzione di nuovi insegnanti*, il sostegno per
queste famiglie alle quali il TAR di Cagliari ha accolto i ricorsi.
Nel frattempo, segnala Francesca Palmas, «il 4 novembre - data tra l'altro
prevista per la presentazione di ulteriori ricorsi a Cagliari - siamo stati
convocati a Roma per la* Consulta dell'Osservatorio sull'Integrazione
Scolastica Ministeriale*, di cui facciamo parte dal 2000. In quell'occasione
avremo modo di sostenere ulteriormente le ragioni delle famiglie, confermate
anche in sede giudiziaria ormai da cinque anni, contro una politica dei
tagli che rischia di far fare *passi indietro all'integrazione scolastica e
alla scuola nel suo insieme*, e questo non lo possiamo accettare».
«Non ci saranno sconti per nessuno - conclude Luisanna Loddo - perché
parliamo del diritto dei nostri figli, non di una concessione». *(S.B.)
*
Le *sei Ordinanze* del TAR della Sardegna, Sezione di Cagliari sono
visionabili cliccando rispettivamente
qui<http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%201/2009\
/200900889/Provvedimenti/200900380_05.XML>,
qui<http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%201/2009\
/200900890/Provvedimenti/200900381_05.XML>,
qui<http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%201/2009\
/200900891/Provvedimenti/200900382_05.XML>,
qui<http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%201/2009\
/200900892/Provvedimenti/200900383_05.XML>,
qui<http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%201/2009\
/200900893/Provvedimenti/200900384_05.XML>e
qui<http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%201/2009\
/200900894/Provvedimenti/200900385_05.XML>
.
*ABC Sardegna (Associazione Bambini Cerebrolesi), tel. 070 401010 - 488222,
*abc@....
Il giorno 31 ottobre 2009 08.26, luciaermanno <luciaermanno@...> ha
scritto:
>
>
>
>
> La ringrazio tantissimo, grazie mille.
>
>
>
[Sono state eliminare la parti non di testo del messaggio]
Le novità: età dei potenziali beneficiari, anni di contribuzione
necessari. Via libera della commissione Lavoro. Il sottosegretario
Viespoli: "Riformulato un testo maggiormente sostenibile"
Una nuova versione del testo unificato delle proposte di legge in
materia di prepensionamento per i familiari di disabili gravi: ha
ricevuto il via libera della commissione Lavoro del Senato il 28 luglio
scorso e per il relatore, Teresio Delfino dell'Udc, è "il frutto di una
intensa attività di approfondimento svolta in sede di comitato
ristretto" e anche della "decisiva attività di interlocuzione svolta dal
presidente della commissione nei confronti dei soggetti
istituzionalmente competenti".
Le modifiche rispetto al testo precedente riguardano in particolare i
requisiti di accesso al beneficio previsto, anche in vista di un
ridimensionamento degli oneri finanziari recati dal provvedimento. Il
relatore nella seduta del 28 luglio ha spiegato che si è intervenuti
innanzitutto sul comma 1 dell'articolo 1, innalzando il limite minimo di
età dei potenziali beneficiari da 50 a 53 anni, e allo stesso tempo
aumentando da 15 a 18 il numero di anni di contribuzione, versati in
costanza di assistenza al familiare convivente disabile, necessari per
accedere al beneficio. È stato inoltre portato a 4 anni il limite
massimo di contribuzione figurativa (il periodo per il quale vengono
accreditati contributi senza che sia stata effettivamente svolta
attività lavorativa) riconosciuta ai potenziali beneficiari e si è
ridotto da un anno a 6 mesi il periodo aggiuntivo di contribuzione
figurativa riconosciuto ad uno solo dei genitori di persone disabili.
Non sono state inserite nel testo unificato le disposizioni in tema di
permessi, in quanto al Senato c'è il provvedimento collegato alla
manovra di finanza pubblica in materia di lavoro, che contiene una
delega al governo in vista di un riordino della normativa. La
commissione, dopo aver adottato il testo per il prosieguo dei lavori,
nella seduta del 29 luglio ha quindi cominciato a esaminare gli
emendamenti presentati. Nell'occasione il sottosegretario al Lavoro
Pasquale Viespoli ha preso atto che la commissione, dopo avere
effettuato una serie di audizioni informali e avere riformulato il testo
del provvedimento, prospetta ora un intervento che appare "ad una prima
valutazione, maggiormente sostenibile, sebbene sia necessario che gli
aspetti di carattere finanziario vengano esaminati anche nelle altre
sedi competenti e, in particolare, nell'ambito della V commissione
(Bilancio)". (dp)
_________________________________________________________
Prepensionamento: il nuovo testo
Art. 1.
(Collocamento anticipato in quiescenza).
1. A decorrere dal 1 gennaio 2010, alle lavoratrici e ai lavoratori che
si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili in
condizione di totale inabilità lavorativa, aventi una percentuale di
invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere
gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla
tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del
26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto
all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico, purché abbiano
compiuto il cinquantatreesimo anno di età, a seguito del versamento di
almeno venticinque anni di contributi previdenziali, di cui almeno
diciotto annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al
familiare convivente disabile. Nel caso di handicap congenito,
certificato da una struttura pubblica afferente al servizio sanitario
nazionale, la costanza di assistenza è comunque calcolata dalla nascita.
Il beneficio previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto a
condizione che il familiare disabile non sia stato ricoverato in modo
continuativo in un istituto specializzato a tempo pieno, nei diciotto
anni di cui al primo periodo, ovvero non risulti stabilmente ricoverato,
alla data di entrata in vigore della presente legge, in un istituto
specializzato a tempo pieno.
2. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto,
inoltre, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, in
ogni caso calcolato con il sistema previdenziale vigente, a una
contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione
effettiva, per un massimo di quattro anni, purché versata in costanza di
assistenza al familiare disabile.
3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2, al di fuori dell'ipotesi prevista
dall'articolo 2, comma 1, può essere goduto da un solo familiare
convivente per ciascuna persona disabile, come definita ai sensi del
comma 1, presente all'interno del nucleo familiare.
4. Il beneficio di cui ai comma 1 e 2 si applica alla lavoratrice o al
lavoratore che presta assistenza al disabile, come definito al comma 1,
purché abbia compiuto il cinquantatreesimo anno di età e
indipendentemente dalla sua appartenenza al settore pubblico, al settore
privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato, e non
è cumulabile con benefìci analoghi ai fini pensionistici.
5. Ai fini della presente legge, per lavoratore o lavoratrice si intende
uno solo tra i seguenti soggetti: coniuge, genitore, fratello o sorella
che convive e ha stabilmente convissuto con la persona disabile per il
periodo per il quale si richiede il beneficio, come definito
all'articolo 1, comma 1, da comprovare mediante apposita certificazione
storico-anagrafica rilasciata dal comune di residenza, e che svolge
un'attività lavorativa.
6. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 può essere concesso al fratello o
alla sorella del familiare disabile solamente se il genitore è assente o
impossibilitato a prestare assistenza al familiare disabile per gravi
motivi di salute, come risultante da apposita certificazione di morte o
sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio
sanitario nazionale.
Art. 2.
(Norme in favore dei genitori di persone disabili gravi).
1. Limitatamente a uno dei genitori che assiste stabilmente il figlio
disabile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è riconosciuta, oltre ai
benefici di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, una ulteriore contribuzione
figurativa, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico,
in ogni caso calcolato con il sistema previdenziale vigente, di sei mesi
ogni cinque anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di
assistenza al figlio disabile.
2. Qualora la presenza nel nucleo familiare di figli disabili ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, sia superiore all'unità, i benefìci previsti
dalla presente legge spettano a entrambi i genitori.
Art. 3.
(Contribuzione volontaria).
1. Limitatamente ai genitori che si sono dedicati al lavoro di cura e di
assistenza di soggetti disabili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, per
almeno quindici anni, e che non hanno mai svolto un'attività lavorativa,
è prevista la possibilità di versare i contributi volontari fino al
raggiungimento dei venticinque anni di contribuzione, secondo le
modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale domestico.
2. Limitatamente ai genitori che hanno dovuto lasciare la propria
occupazione lavorativa per assistere con continuità per almeno quindici
anni un figlio disabile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è prevista la
possibilità di una contribuzione volontaria fino al raggiungimento dei
venticinque anni di contribuzione.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 e 2 è riconosciuto il diritto, ai fini
della determinazione del trattamento pensionistico, in ogni caso
calcolato con il sistema previdenziale vigente, a una contribuzione
figurativa di due mesi per ogni anno di assistenza al familiare disabile
ai sensi dell'articolo 1, comma 1.
Art. 4.
(Modalità di riconoscimento dei benefici).
1. Ai fini del riconoscimento dei benefici di cui alla presente legge, i
soggetti di cui all'articolo 1 e 2 inviano una apposita domanda all'ente
previdenziale competente, riportante i dati anagrafici del richiedente e
del familiare disabile assistito, e alla quale vengono allegati in
originale o in copia conforme all'originale:
a) certificazioni di invalidità al 100 per cento, totale inabilità
lavorativa e condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativi al disabile assistito,
come definito all'articolo 1, comma 1, rilasciati dalle Commissioni
Mediche preposte;
b) ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità
risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una
struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, qualora il
periodo di costanza di assistenza al familiare disabile abbia avuto
inizio precedentemente all'accertamento della disabilità da parte delle
Commissioni Mediche preposte,fermi restando i requisiti di cui al comma
1, articolo 1;
c) dichiarazione di appartenenza all'elenco dei soggetti come elencato
al comma 5 dell'articolo 1 e, nel caso si tratti di fratello o sorella,
certificazione di morte o di impossibilità, per gravi motivi di salute,
del genitore ad assistere il figlio disabile, come risultante da
apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica
afferente al Servizio sanitario nazionale;
d) certificato storico-anagrafico relativo alla convivenza nel periodo
per il quale si richiede il beneficio, come definito all'articolo 1,
comma 1;
e) richiesta di anticipazione rispetto ai limiti di età previsti dalla
normativa vigente ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di
anzianità o di vecchiaia;
f) certificazione del numero di annualità di contribuzione versate o
accreditate in favore dell'assicurato e il numero di annualità di
contribuzione versate nel periodo di assistenza al familiare disabile
convivente, non inferiore ai limiti minimi di cui al comma 1
dell'articolo 1.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
712,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2010 e
2011 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2009, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[Sono state eliminare la parti non di testo del messaggio]
luciaermanno ha scritto:
>
>
> Buongiorno, vorrei sapere qual è la procedura per ricorrere al Tar per
> ottenere le 18 ore di sostegno per alunno in una scuola secondaria di
> 2° grado, se deve essere la scuola o la famiglia ad attivarsi, entro
> quando il ricorso va inoltrato.
> Eventualmente se a Napoli c'è qualche avvocato o associazione che può
> garantire un patrocinio gratuito, dato che la famiglia interessata è
> indigente.
> Grazie.
Puoi telefonare a Toni Nocchetti a mio nome: 3687481912
rolando a. borzetti di Roma
Sociale edscuola
Parere positivo dalla quinta Commissione Bilancio della Camera dei
Deputati. Il provvedimento passerà il 9 novembre alla discussione del
Parlamento
REDATTORE SOCIALE
ROMA -- Eppur si muove. Dopo cinque legislature, 15 anni di attese e
faticosi tentativi esercitati dal Comitato per il prepensionamento dei
genitori di disabili gravi e gravissimi, forse si è ad una svolta. A
quindici anni dal suo esordio nelle commissioni competenti, ha visto 5
legislature e molti impegni verbali e scritti che si sono succeduti,
molti colori politici, molte le grida, gli appelli e le battaglie delle
famiglie dei disabili gravi e gravissimi che vivono spesso una
condizione disumana e usurante per l?accudimento dei loro figli. Un
accudimento che non conosce soste, che non vanta nemmeno il diritto
della malattia. Una legge che legge che dovrebbe consentire ai genitori
e agli altri familiari stretti di persone con gravi o gravissime forme
di disabilità di ottenere il pensionamento anticipato ma che fino a ieri
sembrava non volere proprio nessuno e. Il testo unificato che ha
ricominciato il suo iter nel luglio 2008, prevede benefici di natura
previdenziale in favore di lavoratori che assistono familiari gravemente
disabili, il cui costo, stimato nel maggio scorso dalla Commissione
Lavoro della Camera in 3 miliardi di euro, è valutato ora dalla
Commissione Bilancio dalla norma di copertura dell'ultimo testo
unificato del luglio 2009, in 712,3 milioni di euro annui a decorrere
dal 2010.
Ad annunciare la possibilità della svolta, con rinnovata soddisfazione,
la presidente del Comitato Simona Bellini. "La situazione di chi assiste
un disabile grave è completamente diversa da quella in cui il disabile
stesso è in grado di rappresentarsi -- spiega la Bellini. E per questa
categoria di cittadini - alla quale apparteniamo - le risposte sono
state veramente molto scarse!". "Il nostro impegno -- conclude la
presidente del Comitato - mira a restituire dignità a coloro che non
possono conquistarsela da soli, ed è ora di dirlo chiaramente, perchè
noi siamo le loro braccia, le loro gambe, la loro voce, la loro vita! A
questo punto mi auguro soltanto che la proposta di legge sia realmente
in dirittura d'arrivo". Il provvedimento passerà il 9 novembre alla
discussione del Parlamento. (spa)
Buongiorno, vorrei sapere qual è la procedura per ricorrere al Tar per ottenere
le 18 ore di sostegno per alunno in una scuola secondaria di 2° grado, se deve
essere la scuola o la famiglia ad attivarsi, entro quando il ricorso va
inoltrato.
Eventualmente se a Napoli c'è qualche avvocato o associazione che può garantire
un patrocinio gratuito, dato che la famiglia interessata è indigente.
Grazie.
Buongiorno, vorrei sapere se esiste qualche legge che prevede l'attribuzione di
fondi (per progetti, acquisto libri e/o attrezzature e/o materiale didattico,
etc.) da parte del Ministero alle scuole di 2° grado frequentate da alunni
divers. abili. Vorrei sapere se tali fondi sono attribuiti su richiesta della
scuola, chi deve richiederli e con quali modalità, e se eventualmente siamo
ancora in tempo per richiederli.
Una decisione senza precedenti tutela anche gli impegni extralavorativi
della donna
da Cittadino Lex
Il padre dipendente può usufruire dei riposi giornalieri per la cura dei
figli entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno
dall'ingresso in famiglia del minore adottato, anche se la madre è
casalinga, ma momentaneamente impegnata in altre attività che le
impediscono di aver cura del figlio. in tutti i casi in cui non possa
comunque aver cura del figlio in quel determinato periodo. Lo ha
precisato l'Inps con circolare la 112 del 15 ottobre scorso, prendendo
atto dell¿interpretazione estensiva operata dal Consiglio di Stato con
sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008 su i riposi giornalieri dovuti al
padre lavoratore anche in caso di madre casalinga. In particolare i
permessi di una o due ore al giorno (a seconda dell'orario di lavoro)
possono essere usufruiti dal padre anche quando la madre è casalinga in
tutti i casi in cui é impegnata in altre attività (ad esempio
accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche
e simili). Analogamente a quanto avviene in caso di madre lavoratrice
autonoma, anche nell'ipotesi di madre casalinga, il padre dipendente può
utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai tre mesi dopo il
parto (ossia a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di
maternità riconosciuto per legge). L'unico vincolo è che l'attività che
tiene impegnata la madre sia debitamente documentata.(30 ottobre 2009)
Inps - Circolare 112 del 25 ottobre 2009 - Riposi giornalieri del padre
(art. 40 del d.lgs. 151/2001 -- T.U. maternità/paternità) - Sentenza del
Consiglio di Stato, sezione VI, n. 4293 del 9 settembre 2008.
L'art. 40, lett. c, del d.lgs. 151/2001 (T.U. maternità/paternità)
prevede che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi
giornalieri "nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente".
In attuazione della citata disposizione, l'Inps, in varie circolari,
aveva ritenuto che per madre "lavoratrice non dipendente" dovesse
intendersi la madre "lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante,
coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata,
libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di
maternità a carico dell'Istituto o di altro ente previdenziale" e non
anche la madre casalinga, con conseguente esclusione, in tale ultima
ipotesi, del diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri salvi,
ovviamente, i casi di morte o grave infermità della madre (vedi
circolari n. 109/2000, 8/2003 e 95 bis 2006).
Con sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di Stato, Sez.
VI, ha dedotto, in via estensiva, che la ratio della norma in esame,
"volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio",
induca a ritenere ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da
parte del padre anche nel caso in cui la madre casalinga, considerata
alla stregua della "lavoratrice non dipendente", possa essere tuttavia
"impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato".
Anche il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali,
nel condividere l'orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio
di Stato nella citata sentenza (vedi lettera circolare n.8494 del
12.05.2009 - all.1), ha ritenuto che il padre lavoratore dipendente
possa fruire dei riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre
svolga lavoro casalingo.
Il nuovo indirizzo maturato nell'ambito della giurisprudenza
amministrativa, va letto anche alla luce di quanto previsto dalla lett.
d, dell'art. 40 sopra citato, ai sensi del quale il padre lavoratore
dipendente fruisce dei riposi giornalieri nel caso in cui la madre,
anche se casalinga, sia oggettivamente impossibilitata ad accudire il
neonato perché morta o gravemente inferma.
L'interpretazione estensiva operata dal Consiglio di Stato consente di
riconoscere al padre lavoratore dipendente il diritto a fruire dei
riposi giornalieri, oltre che nell'ipotesi già prevista dalle norme
vigenti, anche in altri casi di oggettiva impossibilità da parte della
madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in
altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a
pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili).
Pertanto, in presenza delle predette condizioni, opportunamente
documentate, il padre dipendente può fruire dei riposi giornalieri, nei
limiti di due ore o di un'ora al giorno a seconda dell'orario
giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro
il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato
(artt. 39 e 45 del D.Lgs. 151/2001).
Analogamente a quanto avviene in caso di madre lavoratrice autonoma,
anche nell'ipotesi di madre casalinga, il padre dipendente può
utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il
parto (ossia a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di
maternità riconosciuto per legge).
In caso di parto plurimo (art. 41 del d.lgs. 151/2001), trovano
applicazione le disposizioni già fornite con circolare 95 bis/2006
(punto 7.3): in particolare, anche nell'ipotesi di madre casalinga, il
padre dipendente può fruire del raddoppio dei riposi e le ore aggiuntive
possono essere utilizzate dal padre stesso anche durante i 3 mesi dopo
il parto.
*
Disciplina transitoria
*
Tenuto conto del limite temporale entro il quale è possibile fruire dei
riposi giornalieri (artt. 39 e 45 del d.lgs. 151/2001), qualora non sia
ancora decorso il primo anno di vita del bambino (o il primo anno di
ingresso in famiglia del minore adottato/affidato), il padre dipendente,
alle condizioni di cui al paragrafo precedente, potrà beneficiare dei
riposi giornalieri fino al termine del suddetto anno, ma non potrà,
invece, recuperare in alcun modo le ore di riposo precedentemente non
godute.
Qualora, invece, il padre dipendente avesse già fruito di ore di assenza
dal lavoro a titolo di riposi giornalieri, il datore di lavoro potrà
procedere al conguaglio delle retribuzioni eventualmente corrisposte al
titolo in questione, sempre che ricorrano le specifiche condizioni sopra
indicate.
Alle medesime condizioni, il padre lavoratore dipendente che avesse
fruito nei limiti temporali previsti per i riposi giornalieri (ossia
oltre i tre mesi dopo il parto ed entro l'anno di vita o di ingresso in
famiglia) di assenze orarie ad altro titolo (ad esempio, ferie o
permessi orari), potrà chiedere al datore di lavoro ed all'Inps la
conversione del titolo giustificativo delle assenze stesse al fine di
ottenere il trattamento economico e previdenziale previsto per i riposi
giornalieri.
La domanda del padre, corredata della necessaria documentazione,
dev'essere presentata all'Inps ed al datore di lavoro secondo le
modalità indicate nella circolare 109/2000 (punto 2) entro l'anno di
prescrizione, decorrente dal giorno successivo all'ultimo giorno di
fruizione dell'assenza.
Per i periodi in cui il lavoratore padre fruisce dei riposi in parola è
dovuta un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione
relativa ai riposi medesimi.
L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio
nel mod. DM10 con i contributi dovuti nel mese e con il previsto codice
del quadro "D" D800". Nella denuncia Emens saranno riportati i dati
riferiti ai riposi medesimi.
Per la regolarizzazione di eventuali periodi pregressi sarà utilizzata
la procedura DM10/V e saranno rettificate le denunce Emens già trasmesse.
[Sono state eliminare la parti non di testo del messaggio]
14 novembre
1) Presentazione del libro "Crescere Toccando - aiutare il bambino con
deficit visivo attraverso il gioco sonoro". Si può scaricare l'invito
alla presentazione che si terrà il 14 novembre a Roma , e nei prossimi
giorni in programmazione in altre città italiane.
Per informazioni sugli eventi si può visitare la pagina "in Calendario "
all'indirizzo Veb
www.marialuisagargiulo.it/index.php?nav=In%20calendario.none9 da cui si
può anche scaricare la locandina in formato PDF.
2) Altre informazioni sul libro CRESCERE TOCCANDO si possono ottenere
visitando la pagina
http://www.marialuisagargiulo.it/index.php?nav=Pubblicazioni.none10
oppure il sito specifico dedicato al libro e cioè www.cresceretoccando.it
3) Su richiesta di alcune persone, ho pubblicato alcuni approfondimenti
riguardanti argomenti di interesse della psicologia clinica, con un
primo tema sessuale legato all'universo femminile, ed uno connesso alle
nuove dipendenze , delle quali viene trattato lo shopping compulsivo.
Per leggere gli approfondimenti basta andare nella pagina "in primo piano
" e scorrere il testo sul primo e su tutti i nuovi argomenti che si trovano
in basso.
la pagina è
http://www.marialuisagargiulo.it/index.php?nav=in%20primo%20piano.none8
nela stessa pagina si trova l'archivio degli argomenti in primo piano
che sono stati inseriti in passato .
4) Domande frequenti: Detraibilità fiscale delle spese per la
psicoterapia.
Segnalo che nella pagina "domande frequenti " si possono trovare alcune
nuove risposte di comune utilità, a domande che , come questa, mi sono
state poste da visitatori del sito . Si veda la pagina all'indirizzo
http://www.marialuisagargiulo.it/index.php?nav=FAQ.none1 ,
Con l'auspicio di incontrarci presto, vi auguro una buona lettura.
Maria Luisa Gargiulo
Da L.Gennari
CAMPAGNA NAZIONALE "SALVA L'ACQUA"
IL GOVERNO AFFIDA AI PRIVATI LA GESTIONE DELL’ACQUA DI RUBINETTO IMPEDIAMO
LA MERCIFICAZIONE DELL’ACQUA!
Il Governo il 10 Settembre 2009 approva il Decreto Legge 135/09 e sottrae ai
cittadini l’acqua potabile di rubinetto, il bene più prezioso, per
consegnarlo, a partire dal 2011, agli interessi delle grandi multinazionali
e farne un nuovo business per i privati e per le Banche. (Vedasi l’Art. 15
che modifica la disciplina già introdotta con l’Art. 23 bis della Legge
133/2008).
Se entro il 24 Novembre il Parlamento convertirà in legge questo
provvedimento in Italia i Consigli Comunali, i Sindaci eletti dai cittadini
saranno espropriati dalla gestione dell'acqua potabile che per legge sarà
privatizzata e consegnata al mercato.
Pertanto con questo provvedimento l’Italia
Mercifica un bene essenziale alla vita di ogni essere vivente
Consegna alle regole del mercato e del profitto la gestione di un diritto
umano universale
Impediamolo!
L’acqua è un bene comune e un diritto umano universale.
L’acqua è un bene da conservare per le future generazioni.
Noi firmatari del presente Appello chiediamo:
* A tutti i Parlamentari il ritiro delle nuove norme che privatizzano
l'acqua e di escludere il servizio idrico dai servizi pubblici locali di
rilevanza economica riconoscendo l’autonomia di scelta dei modelli di
affidamento da parte degli ATO ed Enti locali.
* Alle forze politiche di sostenere le proposte del Forum italiano dei
Movimenti per l’Acqua e in particolare la rapida approvazione della legge di
iniziativa popolare per la ripubblicizzazione del servizio idrico.
* Ai Presidenti delle Regioni di presentare ricorso di
costituzionalità contro l’Art.15 del D.L. 135/09 a tutela della autonomia
degli Enti Locali sulla base del principio di sussidiarietà riconosciuto
dalla Costituzione.
* Agli Eletti nei Consigli Comunali di prendere posizione contro
l’Art.15 del D.L 135/09 e di assumere l’impegno ad inserire nello Statuto
Comunale il riconoscimento dell’acqua come bene comune e diritto umano
universale e dichiarando il servizio idrico privo di rilevanza economica.
* Ai Cittadini di protestare contro questo Decreto del Governo facendo
pressioni sui parlamentari e raccogliendo adesioni a sostegno del presente
impegno.
Il presente Appello con le firme raccolte sarà inviato ai Parlamentari del
Friuli Venezia Giulia, a tutti i Parlamentari e anche al Presidente della
Repubblica e ai Presidenti delle due Camere
Ottobre 2009 - Appello a cura Forum Italiano dei Movimenti per l’acqua
info@...
[Sono state eliminare la parti non di testo del messaggio]
http://www.repubblica.it/2009/10/sezioni/economia/5-per-mille/5-per-mille/5-per-\
mille.html
19 milioni di contribuenti lo avevano devoluto con l'ultima denuncia
dei redditi
da Repubblica
*ROMA -* Per le associazioni di volontariato era una garanzia, per i 19
milioni di contribuenti che nell'ultima denuncia dei redditi avevano
scelto di devolverlo una possibilità d'investire sulla ricerca o di
sostenere i progetti in cui credevano. Eppure il 5 per mille è stato
affossato. ''Colpa di Pdl e Lega nord'', denuncia il senatore del Pd
Giuliano Barbolini, capogruppo in commissione Finanze. "E' un paradosso,
la misura era stata voluta dallo stesso Tremonti", fa notare Legambiente.
Barbolini spiega: ''Oggi nel corso della votazione della Finanziaria
2010 nelle Commissioni competenti la maggioranza ha votato contro i
nostri emendamenti sul cinque per mille. Sia su quello che riprende i
contenuti del Ddl che istituisce la misura 'a regime' fermo in
Commissione da molti mesi, sia su quello che avrebbe ripristinato la
copertura finanziaria per gli anni 2010, 2011 e 2012''.
''La maggioranza ha affossato una misura di grande valore etico, tesa a
favorire un tessuto sociale solidale che offre servizi attraverso
associazioni di volontariato, no profit, ricerca, ambientaliste. Con
evidente difficoltà e imbarazzo - spiega Barbolini -, Pdl e Lega hanno
rinviato ogni finanziamento per il cinque per mille a quando il governo
disporrà delle risorse necessarie. Non vorrei che questa disponibilità
derivasse dallo scudo fiscale. Non vorrei che una misura di grande
qualità e importanza per i valori etici e i principi di sussidiarietà
cui si ispira fosse 'sporcata' dal denaro dello scudo proveniente da
attività poco trasparenti se non addirittura attigue all'illegalita'''.
''Oggi il mondo dell'associazionismo e del volontariato è stato deluso.
E così milioni di persone che attendevano una risposta certa sia alle
forme di sostegno alla comunità sia al riconoscimento del valore morale
del loro operato. Spero che per quando la Finanziaria arriverà in aula
il governo e la sua maggioranza abbiano cambiato idea. Il Pd - conclude
Barbolini - ripresenterà gli stessi emendamenti a sostegno della misura
oggi bocciati dalla maggioranza''.
Legambiente parla di paradosso perchè "invece di essere stabilizzato il
cinque per mille sparisce, danneggiando pesantemente le associazioni e
frustrando i buoni propositi di tutti quei cittadini che avevano visto
in questo strumento un mezzo utile per sostenere pezzi importanti del
volontariato sociale e della ricerca, perennemente a corto di
finanziamenti".
Nunzio Cirino Groccia della segreteria nazionale dell'associazione
prosegue sottolineando come la misura fosse stata voluta nel 2005 dallo
stesso Tremonti e come abbia riscosso un enorme successo tra i
contribuenti: "Sono stati 19 milioni i cittadini che, nell'ultima
dichiarazione dei redditi hanno scelto di donare il 5 per mille, dando
un contributo concreto al mondo dell'associazionismo, del volontariato e
della ricerca. Ci aspettiamo, pertanto, che nei successivi passaggi
della Finanziaria si recuperi al più presto questa misura, garantendo al
mondo del no profit una grande forma di sostegno e un giusto
riconoscimento morale".
(/29 ottobre 2009/)
http://www.ist7chiese.info/link/dislessia.php
anche se la risorsa e' stata preparata per la scuola superiore troveri
sicuramente quello che cerchi.
Iacopo Balocco
http://ntdlazio.blogspot.com/
----- Original Message -----
From: Patrizia Ercoli
To: sociale-edscuola@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, October 28, 2009 10:37 PM
Subject: [sociale-edscuola] DSA
Buongiorno a tutti, sono una docente di sostegno di scuola media ed avrei un
quesito da porre a chi mi può rispondere. Nella mia classe (terza) ci sono 2
ragazzi dislessici e disgrafici piuttosto lenti. Nello studio delle lingue
straniere non si orientano per nulla. La preside insiste che possono sostenere,
all'esame, una prova differenziata mentre io sapevo che si possono dotare i
ragazzi di strumenti compensativi e dispensativi oltre ad applicare una
valutazione diversificata ma non possono avere una prova facilitata rispetto
agli altri.
Qual'è l'ultima norma a cui far riferimento?
Grazie
Patrizia
[Sono state eliminare la parti non di testo del messaggio]
[Sono state eliminare la parti non di testo del messaggio]
Attenzione a ricordarsi che ogni Regione, se non addirittura ogni Provincia, ha
un suo percorso.
E' sempre preferibile contattare il Glip dell'USP o il funzionario dell'USP
dell'ufficio che si occupa dell'integrazione scolastica.
Iacopo Balocco
http://ntdlazio.blogspot.com/
----- Original Message -----
From: licia.piraccini@...
To: sociale-edscuola
Sent: Wednesday, October 28, 2009 10:05 PM
Subject: Re:[sociale-edscuola] certificazione h scuola
a proposito di certificazioni...
la documentazione presentata, probabilmente è quella rilasciata dalla
commissione medica dell'asl che fa la diagnosi e stabilisce eventuale
invalidità.
pr il sostegno occorre un certificato rilasciato dalla UOBA (unità operativa
bambini adolescenti) del proprio distretto sanitario che attesti che il bambino
usufruisce dell'art. 12 e 13 della 104.
L'equipe della uoba deve fare anche la diagnosi funzionale.
Con queste carte la scuola può chiedere l'insegnante di sostegno alla
direzione che generalmente accantona ore di sostegno per le nuove
certificazioni.
dopo la nomina del docente, dopo un periodo di osservazione, la scuola
organizza una riunione ai sensi della 104 alla quale partecipano consiglio di
classe, genitori ed esperti esterni (psicologo, assistente sociale, logopedista,
ecc.)
per programmare il p.e.i.
La scuola assieme agli operatori deve compilare anche il profilo dinamico
funzionale, possibilmente seguendo le indicazione del modello ICF.
Saluti Licia
---------- Initial Header -----------
From : sociale-edscuola@yahoogroups.com
To : sociale-edscuola@yahoogroups.com
Cc :
Date : Tue, 27 Oct 2009 15:01:36 +0100
Subject : [sociale-edscuola] certificazione h scuola
> Ho un bambino certificato da pochi giorni, la madre ha consegnato in
> direzione didattica la certificazione dell'ASL dove si attesta la patologia
> (grave) e la necessità del sostegno, in attesa della diagnosi funzionale.
> Dalla direzione le hanno risposto che tale certificazione non ha alcun
> significato pertanto il bambino andrà a far parte della classe come gli
> altri (il numero degli alunni sarà come nella classe normale) , e che oltre
> alla diagnosi funzionale è necessaria la 104 per poter segnalarlo come
> handicap. Chiedo se qualcuno può darmi riferimenti legislativi in proposito
> . Grazie Cordiali saluti
>
>
>
> [Sono state eliminare la parti non di testo del messaggio]
>
>
[Sono state eliminare la parti non di testo del messaggio]
Purtroppo la questione e' tutta nella diagnosi, dove non sembra risultare la
presenza di DSA mentre si parla piu' genericamente di disturbi aspecifici di
apprendimento associati ad un deficit cognitivo, quindi se parliamo di scuola
media e' possibile ipotizzare un PEI dove la valutazione delle discipline sia
difforme, mentre se parliamo della scuola superiore la cosa si complica
parecchio, perche' in questo caso la valutazione o e' conforme ai programmi
ministeriali oppure non e' conforme. Pero' e' anche vero che il criterio della
valutazione puo' cambiare da un anno all'altro.
Iacopo Balocco
http://ntdlazio.blogspot.com/
----- Original Message -----
From: maria.castellani@...
To: sociale-edscuola@yahoogroups.com
Sent: Thursday, October 29, 2009 10:35 AM
Subject: [sociale-edscuola] richiesta informazioni
Gentili colleghi ed esperti, spero che qualcuno possa aiutarmi per il seguente
problema.
E' la prima volta che mi capita in tanti anni di insegnamento e non so come
regolarmi: il PDF ed il PEI elaborati nel GLH per un ragazzo con
difficoltà di apprendimento e lieve ritardo cognitivo, prevedono la
predisposizione di prove equipollenti calibrate sugli obiettivi minimi della
programmazione di classe, e la possibilità di utilizzare durante le
verifiche scitte e orali strumenti di ausilio (quaderno delle formule,
calcolatrice ecc.). Un docente in particolare non è d'accordo su questo
punto e prevedo nel prossimo consiglio di classe problemi per l'approvazione dei
documenti. Vorrei sapere che si fa se il consiglio non approva
all'unanimità e se è prevista l'approvazione a maggioranza. In
questo caso il docente in questione è comunque obbligato a seguire le
indicazioni del PEI?
Grazie per la collaborazione
Maria Castellani
orma a cui far riferimento? Grazie Patrizia [Sono state eliminare la parti non
di testo del messaggio]
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----Messaggio originale---- Da: francecil@... Data: 28/10/2009 22.37 A:
<sociale-edscuola@yahoogroups.com> Ogg: [sociale-edscuola] DSA
Buongiorno a tutti, sono una docente di sostegno di scuola media ed avrei un
quesito da porre a chi mi può rispondere. Nella mia classe (terza) ci
sono 2 ragazzi dislessici e disgrafici piuttosto lenti. Nello studio delle
lingue straniere non si orientano per nulla. La preside insiste che possono
sostenere, all'esame, una prova differenziata mentre io sapevo che si possono
dotare i ragazzi di strumenti compensativi e dispensativi oltre ad applicare una
valutazione diversificata ma non possono avere una prova facilitata rispetto
agli altri. Qual'è l'ultima norma a cui far riferimento? Grazie Patrizia
[Sono state eliminare la parti non di testo del messaggio]
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----Messaggio originale---- Da: francecil@... Data: 28/10/2009 22.37 A:
<sociale-edscuola@yahoogroups.com> Ogg: [sociale-edscuola] DSA
----Messaggio originale---- Da: francecil@... Data: 28/10/2009 22.37 A:
<sociale-edscuola@yahoogroups.com> Ogg: [sociale-edscuola] DSA
----Messaggio originale---- Da: francecil@... Data: 28/10/2009 22.37 A:
<sociale-edscuola@yahoogroups.com> Ogg: [sociale-edscuola] DSA
Buongiorno a tutti, sono una docente di sostegno di scuola media ed avrei un
quesito da porre a chi mi può rispondere. Nella mia classe (terza) ci
sono 2 ragazzi dislessici e disgrafici piuttosto lenti. Nello studio delle
lingue straniere non si orientano per nulla. La preside insiste che possono
sostenere, all'esame, una prova differenziata mentre io sapevo che si possono
dotare i ragazzi di strumenti compensativi e dispensativi oltre ad applicare una
valutazione diversificata ma non possono avere una prova facilitata rispetto
agli altri. Qual'è l'ultima norma a cui far riferimento? Grazie Patrizia
[Sono state eliminare la parti non di testo del messaggio]
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----Messaggio originale---- Da: francecil@... Data: 28/10/2009 22.37 A:
<sociale-edscuola@yahoogroups.com> Ogg: [sociale-edscuola] DSA
Buongiorno a tutti, sono una docente di sostegno di scuola media ed avrei un
quesito da porre a chi mi può rispondere. Nella mia classe (terza) ci
sono 2 ragazzi dislessici e disgrafici piuttosto lenti. Nello studio delle
lingue straniere non si orientano per nulla. La preside insiste che possono
sostenere, all'esame, una prova differenziata mentre io sapevo che si possono
dotare i ragazzi di strumenti compensativi e dispensativi oltre ad applicare una
valutazione diversificata ma non possono avere una prova facilitata rispetto
agli altri. Qual'è l'ultima norma a cui far riferimento? Grazie Patrizia
[Sono state eliminare la parti non di testo del messaggio]
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----Messaggio originale---- Da: francecil@... Data: 28/10/2009 22.37 A:
<sociale-edscuola@yahoogroups.com> Ogg: [sociale-edscuola] DSA
Buongiorno a tutti, sono una docente di sostegno di scuola media ed avrei un
quesito da porre a chi mi può rispondere. Nella mia classe (terza) ci
sono 2 ragazzi dislessici e disgrafici piuttosto lenti. Nello studio delle
lingue straniere non si orientano per nulla. La preside insiste che possono
sostenere, all'esame, una prova differenziata mentre io sapevo che si possono
dotare i ragazzi di strumenti compensativi e dispensativi oltre ad applicare una
valutazione diversificata ma non possono avere una prova facilitata rispetto
agli altri. Qual'è l'ultima norma a cui far riferimento? Grazie Patrizia
[Sono state eliminare la parti non di testo del messaggio]
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----Messaggio originale---- Da: francecil@... Data: 28/10/2009 22.37 A:
<sociale-edscuola@yahoogroups.com> Ogg: [sociale-edscuola] DSA
----Messaggio originale---- Da: francecil@... Data: 28/10/2009 22.37 A:
<sociale-edscuola@yahoogroups.com> Ogg: [sociale-edscuola] DSA
Buongiorno a tutti, sono una docente di sostegno di scuola media ed avrei un
quesito da porre a chi mi può rispondere. Nella mia classe (terza) ci
sono 2 ragazzi dislessici e disgrafici piuttosto lenti. Nello studio delle
lingue straniere non si orientano per nulla. La preside insiste che possono
sostenere, all'esame, una prova differenziata mentre io sapevo che si possono
dotare i ragazzi di strumenti compensativi e dispensativi oltre ad applicare una
valutazione diversificata ma non possono avere una prova facilitata rispetto
agli altri. Qual'è l'ultima norma a cui far riferimento? Grazie Patrizia
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----Messaggio originale---- Da: francecil@... Data: 28/10/2009 22.37 A:
<sociale-edscuola@yahoogroups.com> Ogg: [sociale-edscuola] DSA
Buongiorno a tutti, sono una docente di sostegno di scuola media ed avrei un
quesito da porre a chi mi può rispondere. Nella mia classe (terza) ci
sono 2 ragazzi dislessici e disgrafici piuttosto lenti. Nello studio delle
lingue straniere non si orientano per nulla. La preside insiste che possono
sostenere, all'esame, una prova differenziata mentre io sapevo che si possono
dotare i ragazzi di strumenti compensativi e dispensativi oltre ad applicare una
valutazione diversificata ma non possono avere una prova facilitata rispetto
agli altri. Qual'è l'ultima norma a cui far riferimento? Grazie Patrizia
[Sono state eliminare la parti non di testo del messaggio]
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----Messaggio originale---- Da: francecil@... Data: 28/10/2009 22.37 A:
<sociale-edscuola@yahoogroups.com> Ogg: [sociale-edscuola] DSA
Buongiorno a tutti, sono una docente di sostegno di scuola media ed avrei un
quesito da porre a chi mi può rispondere. Nella mia classe (terza) ci
sono 2 ragazzi dislessici e disgrafici piuttosto lenti. Nello studio delle
lingue straniere non si orientano per nulla. La preside insiste che possono
sostenere, all'esame, una prova differenziata mentre io sapevo che si possono
dotare i ragazzi di strumenti compensativi e dispensativi oltre ad applicare una
valutazione diversificata ma non possono avere una prova facilitata rispetto
agli altri. Qual'è l'ultima norma a cui far riferimento? Grazie Patrizia
[Sono state eliminare la parti non di testo del messaggio]
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[Sono state eliminare la parti non di testo del messaggio]
[Sono state eliminare la parti non di testo del messaggio]
La sentenza è nell'archivio della lista
rolando
Regime Carcerario
La Corte Costituzionale ha, nelle pieghe della motivazione, sancito un
principio assolutamente innovativo in materia di tutela dei diritti
delle persone detenute, in grado di assicurare un notevolissimo
progresso al riconoscimento dei diritti umani all'interno del sistema
penitenziario.
Il Magistrato di Sorveglianza di Nuoro, nel decidere un reclamo con il
quale un detenuto lamentava l'illegittimità della sua inclusione nel
circuito penitenziario dell'Elevato Indice di Vigilanza, siccome
proveniente dal regime di cui all'art. 41 bis O.P., sollevava un dubbio
di legittimità costituzionale relativo al sistema di tutela del detenuto
in tali condizioni.
Il giudice osservava che, a suo modo di vedere, la tutela apprestata
(nelle forme del giudizio di cui all'articolo 14 ter O.P. non sarebbe
stata conforme al canone costituzionale.
Tra i profili sollevati, due appaiono di notevole interesse. Il primo
sarebbe rappresentato dalla assenza delle parti all'udienza (la
procedura prevede la partecipazione del PM e del difensore e il deposito
di memorie, che non garantirebbe adeguatamente le loro ragioni).
Il secondo dal fatto che l'ordinanza con cui si chiude il procedimento
avrebbe il valore di cui all'art. 69 O.P. e cioè una mera sollecitazione
non vincolante e, quindi, inidonea a garantire una tutela effettiva.
La Corte, al di là di una serie di rilievi procedurali, osserva che
quanto al primo punto, lo strumento adottato appare efficace a
rappresentare le ragioni delle parti, tenuto conto che, per quanto
attiene l'amministrazione penitenziaria, è vero che essa non è presente
in udienza, ma ben può giovarsi dell'azione del PM.
Ma soprattutto fondamentale è la seconda affermazione, quella secondo la
quale la tutela sarebbe efficace anche i fase esecutiva perché con il
dettato normativo sarebbe compatibile una diversa lettura dei poteri del
magistrato di sorveglianza: quella secondo cui le indicazioni impartite
alla Amministrazione Penitenziaria a tutela dei detenuti costituiscono
ordini immediatamente vincolanti per il plesso amministrativo.
Si tratta di un pronunciamento da lungo tempo atteso e assolutamente
innovativo, in grado di superare un tradizionale ostacolo alla tutela
dei diritti umani in carcere: d'ora in poi, a fronte di una violazione
di diritti accertata dal magistrato di sorveglianza, l'Amministrazione
avrà l'immediato obbligo - la cui omissione sarà sanzionata ex art. 328
c.p. - di provvedere.
Alberto Marcheselli
Tratto da Quotidiano Ipsoa 2009
Ciao,
desideriamo farti sapere che, nella sezione File del gruppo
sociale-edscuola, troverai un nuovo file appena caricato.
File : /Regime.pdf
Caricato da : raborzetti <r.borzetti@...>
Descrizione : Tutela dei diritti delle persone detenute
Puoi accedere al file dal seguente indirizzo:
http://it.groups.yahoo.com/group/sociale-edscuola/files/Regime.pdf
Per ulteriori informazioni su come condividere i file con gli altri
iscritti al tuo gruppo, vai invece alla sezione di Aiuto al seguente
indirizzo:
http://eur.help.yahoo.com/help/it/groups/files
Cordiali saluti,
raborzetti <r.borzetti@...>
Gentili colleghi ed esperti, spero che qualcuno possa aiutarmi per il seguente
problema.
E' la prima volta che mi capita in tanti anni di insegnamento e non so come
regolarmi: il PDF ed il PEI elaborati nel GLH per un ragazzo con
difficoltà di apprendimento e lieve ritardo cognitivo, prevedono la
predisposizione di prove equipollenti calibrate sugli obiettivi minimi della
programmazione di classe, e la possibilità di utilizzare durante le
verifiche scitte e orali strumenti di ausilio (quaderno delle formule,
calcolatrice ecc.). Un docente in particolare non è d'accordo su questo
punto e prevedo nel prossimo consiglio di classe problemi per l'approvazione dei
documenti. Vorrei sapere che si fa se il consiglio non approva
all'unanimità e se è prevista l'approvazione a maggioranza. In
questo caso il docente in questione è comunque obbligato a seguire le
indicazioni del PEI?
Grazie per la collaborazione
Maria Castellani
orma a cui far riferimento? Grazie Patrizia [Sono state eliminare la parti non
di testo del messaggio]
--> -->
----Messaggio originale---- Da: francecil@... Data: 28/10/2009 22.37 A:
<sociale-edscuola@yahoogroups.com> Ogg: [sociale-edscuola] DSA
Buongiorno a tutti, sono una docente di sostegno di scuola media ed avrei un
quesito da porre a chi mi può rispondere. Nella mia classe (terza) ci
sono 2 ragazzi dislessici e disgrafici piuttosto lenti. Nello studio delle
lingue straniere non si orientano per nulla. La preside insiste che possono
sostenere, all'esame, una prova differenziata mentre io sapevo che si possono
dotare i ragazzi di strumenti compensativi e dispensativi oltre ad applicare una
valutazione diversificata ma non possono avere una prova facilitata rispetto
agli altri. Qual'è l'ultima norma a cui far riferimento? Grazie Patrizia
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----Messaggio originale---- Da: francecil@... Data: 28/10/2009 22.37 A:
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Buongiorno a tutti, sono una docente di sostegno di scuola media ed avrei un
quesito da porre a chi mi può rispondere. Nella mia classe (terza) ci
sono 2 ragazzi dislessici e disgrafici piuttosto lenti. Nello studio delle
lingue straniere non si orientano per nulla. La preside insiste che possono
sostenere, all'esame, una prova differenziata mentre io sapevo che si possono
dotare i ragazzi di strumenti compensativi e dispensativi oltre ad applicare una
valutazione diversificata ma non possono avere una prova facilitata rispetto
agli altri. Qual'è l'ultima norma a cui far riferimento? Grazie Patrizia
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----Messaggio originale---- Da: francecil@... Data: 28/10/2009 22.37 A:
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Buongiorno a tutti, sono una docente di sostegno di scuola media ed avrei un
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lingue straniere non si orientano per nulla. La preside insiste che possono
sostenere, all'esame, una prova differenziata mentre io sapevo che si possono
dotare i ragazzi di strumenti compensativi e dispensativi oltre ad applicare una
valutazione diversificata ma non possono avere una prova facilitata rispetto
agli altri. Qual'è l'ultima norma a cui far riferimento? Grazie Patrizia
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quesito da porre a chi mi può rispondere. Nella mia classe (terza) ci
sono 2 ragazzi dislessici e disgrafici piuttosto lenti. Nello studio delle
lingue straniere non si orientano per nulla. La preside insiste che possono
sostenere, all'esame, una prova differenziata mentre io sapevo che si possono
dotare i ragazzi di strumenti compensativi e dispensativi oltre ad applicare una
valutazione diversificata ma non possono avere una prova facilitata rispetto
agli altri. Qual'è l'ultima norma a cui far riferimento? Grazie Patrizia
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Buongiorno a tutti, sono una docente di sostegno di scuola media ed avrei un
quesito da porre a chi mi può rispondere. Nella mia classe (terza) ci
sono 2 ragazzi dislessici e disgrafici piuttosto lenti. Nello studio delle
lingue straniere non si orientano per nulla. La preside insiste che possono
sostenere, all'esame, una prova differenziata mentre io sapevo che si possono
dotare i ragazzi di strumenti compensativi e dispensativi oltre ad applicare una
valutazione diversificata ma non possono avere una prova facilitata rispetto
agli altri. Qual'è l'ultima norma a cui far riferimento? Grazie Patrizia
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Buongiorno a tutti, sono una docente di sostegno di scuola media ed avrei un
quesito da porre a chi mi può rispondere. Nella mia classe (terza) ci
sono 2 ragazzi dislessici e disgrafici piuttosto lenti. Nello studio delle
lingue straniere non si orientano per nulla. La preside insiste che possono
sostenere, all'esame, una prova differenziata mentre io sapevo che si possono
dotare i ragazzi di strumenti compensativi e dispensativi oltre ad applicare una
valutazione diversificata ma non possono avere una prova facilitata rispetto
agli altri. Qual'è l'ultima norma a cui far riferimento? Grazie Patrizia
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Buongiorno a tutti, sono una docente di sostegno di scuola media ed avrei un
quesito da porre a chi mi può rispondere. Nella mia classe (terza) ci sono 2
ragazzi dislessici e disgrafici piuttosto lenti. Nello studio delle lingue
straniere non si orientano per nulla. La preside insiste che possono sostenere,
all'esame, una prova differenziata mentre io sapevo che si possono dotare i
ragazzi di strumenti compensativi e dispensativi oltre ad applicare una
valutazione diversificata ma non possono avere una prova facilitata rispetto
agli altri.
Qual'è l'ultima norma a cui far riferimento?
Grazie
Patrizia
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a proposito di certificazioni...
la documentazione presentata, probabilmente è quella rilasciata dalla
commissione medica dell'asl che fa la diagnosi e stabilisce eventuale
invalidità.
pr il sostegno occorre un certificato rilasciato dalla UOBA (unità operativa
bambini adolescenti) del proprio distretto sanitario che attesti che il bambino
usufruisce dell'art. 12 e 13 della 104.
L'equipe della uoba deve fare anche la diagnosi funzionale.
Con queste carte la scuola può chiedere l'insegnante di sostegno alla direzione
che generalmente accantona ore di sostegno per le nuove certificazioni.
dopo la nomina del docente, dopo un periodo di osservazione, la scuola organizza
una riunione ai sensi della 104 alla quale partecipano consiglio di classe,
genitori ed esperti esterni (psicologo, assistente sociale, logopedista, ecc.)
per programmare il p.e.i.
La scuola assieme agli operatori deve compilare anche il profilo dinamico
funzionale, possibilmente seguendo le indicazione del modello ICF.
Saluti Licia
---------- Initial Header -----------
From : sociale-edscuola@yahoogroups.com
To : sociale-edscuola@yahoogroups.com
Cc :
Date : Tue, 27 Oct 2009 15:01:36 +0100
Subject : [sociale-edscuola] certificazione h scuola
> Ho un bambino certificato da pochi giorni, la madre ha consegnato in
> direzione didattica la certificazione dell’ASL dove si attesta la patologia
> (grave) e la necessità del sostegno, in attesa della diagnosi funzionale.
> Dalla direzione le hanno risposto che tale certificazione non ha alcun
> significato pertanto il bambino andrà a far parte della classe come gli
> altri (il numero degli alunni sarà come nella classe normale) , e che oltre
> alla diagnosi funzionale è necessaria la 104 per poter segnalarlo come
> handicap. Chiedo se qualcuno può darmi riferimenti legislativi in proposito
> . Grazie Cordiali saluti
>
>
>
> [Sono state eliminare la parti non di testo del messaggio]
>
>
Da L.Gennari
«Metà di chi ricorre alla legge sui permessi nel settore pubblico si fa i
cavoli propri»
La metà dei dipendenti pubblici che utilizzano la legge 104, che sono circa
il 9% con punte fino al 16%, «abusa di questa legge». A denunciarlo è il
ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta che, oggi in una
conferenza stampa, ha reso noto i risultati di un monitoraggio sull'uso
della norma che consente ai lavoratori pubblici e privati di usufruire di
tre giorni al mese di permesso retribuito per chi ha un grave handicap
oppure presta assistenza a parenti o affini in simili condizioni, fino al 3°
grado di parentela.
«Il 30% dei dipendenti pubblici, in base a stime prudenziali, ma il 50%
secondo le mie stime che sono più forzate, abusano della legge 104», ha
affermato Brunetta. Il monitoraggio, effettuato dal Formez, su un campione
rappresentativo di circa la metà dei dipendenti del pubblico impiego, oltre
1.700.000, in relazione a 9.400 amministrazioni ha evidenziato che nel 2008
sono state 2.439.985 le giornate di permesso fruite e il settore in cui
maggiormente si concentrano i permessi è la scuola. Se la media nel pubblico
è dell'uso della legge 104 è 9% con punte del 16% in alcune regioni e del
18% in Umbria, la media nel settore privato è dell'1,5%. A questo propiosto
il ministro ha sottolineato: «Nel privato l'uso della legge è
sottodimensionato rispetto alle richieste, probabilmente per la riluttanza
dei datori di alvoro a concedderlo, ma nel pubblico è sovradimensionato
rispetto ai bisogni, se ne fa un uso opportunistico», ha precisato.
Brunetta ha quindi affermato che, laddove ci sono abusi, «se eliminassimo
tutti i comportamenti opportunistici, libereremmo centinaia di di millioni
di euro, da 100 a 300 per l'assistenza a chi ne ha veramente bisogno con
buona pace dei fannulloni». «Voglio fare chiarezza sugli usi e gli abusi
della 104 non per risparmiare - ha precisato - ma per chi ne ha veramente
bisogno, anche in altri modi, magari con i trasferimenti diretti alle
famiglie e con l'uso di badanti». Il monitoraggio, ha poi detto il ministro,
che «rappresenta la prima analisi dettagliata per tipologia e per
amministrazioni», è stato consegnato alle commissioni competenti di Camera e
Senato e potrà contribuire alla discussione parlamentare per le modifiche al
ddl 1167. «Una legge benemerita, importante, che consente a persone con
gravi handicap di essere assistite dai congiunti, ma che troppo spesso si è
prestata a una serie di abusi, un atteggiamento insopportabile» ha aggiunto
Brunetta. «Noi vogliamo colpire gli approfittatori che si nascondono dietro
la legge 104 per fare i cavoli propri
[Sono state eliminare la parti non di testo del messaggio]
COORDINAMENTO ITALIANO INSEGNANTI DI SOSTEGNO
www.sostegno.org
http://discussioni.sostegno.org/dblog/
Recapiti: 346 690 37 26
349 414 47 50
E-mail: sostegno@...
COMUNICATO CIIS
"Integrazione: indietro tutta. Noi non C.I.I.S.tiamo"
L´integrazione scolastica degli alunni con disabilità "non si tocca".
Indietro NON si torna.
Il rischio di un "ritorno al passato" con la riapertura delle "classi
differenziali", derivante da scelte politiche pedagogicamente miopi, è motivo
di forte preoccupazione per il futuro dell´integrazione scolastica degli
alunni con disabilità. A denunciare ciò che sembra sempre più una realtà
piuttosto che un ipotetico rischio sono le Associazioni di insegnanti e di
genitori da sempre impegnati a promuovere e sostenere il processo di
integrazione scolastica degli alunni con disabilità le quali, riunitesi a Roma
il 24 ottobre, hanno manifestato aperto dissenso rispetto alla critica
situazione determinatasi nelle scuole italiane.
L´iniziativa, organizzata dal CIIS (Coordinamento Italiano insegnanti di
Sostegno), è stata promossa congiuntamente da importanti Associazioni operanti
in Italia. Il tavolo del confronto e della proposta ha visto insieme il
presidente dell´ANMIC, dr. Giovanni Pagano, il vicepresidente FISH, avv.
Salvatore Nocera, la responsabile nazionale per le politiche scolastiche
dell´Anffas, prof.ssa Lilia Manganaro, il presidente del CIIS, Evelina
Chiocca, il presidente dell´Associazione Tutti a scuola, Antonio Nocchetti, la
moderatrice di liste web (Didaweb, Dw-Handicap, Handicap e società, Educazione
& Scuola), Elena Duccillo, la rappresentante dell´Ass. Genitori Tosti, Fabiana
Gianni, la rappresentante dell´Ass. Bottigelli, Anna Di Domenico, il
responsabile CIIS Sardegna, Giuseppe Argiolas, il vicepresidente Ass. Italiana
SuxFragile, Vito Bardascino e, in rappresentanza delle OOSS di categoria, il
presidente dell´ANIEF, Marcello Pacifico.
Nel corso del seminario, su proposta dell´Associazione C.I.I.S., è stata
predisposta, con la collaborazione e il confronto fra genitori e insegnanti, la
"Prima Piattaforma per l´integrazione scolastica degli alunni con
disabilità", in cui sono stati evidenziati gli elementi irrinunciabili e
imprescindibili affinché si realizzi pienamente la scuola dell´inclusione. La
Piattaforma, che si propone come riferimento per le Istituzioni e la società
civile, intende riavviare e rafforzare il processo di integrazione, in quanto
documento programmatico e di azione attraverso il quale viene riaffermato che
"l´integrazione non si tocca" e che "indietro non si torna".
Gli interventi dei Presidenti e dei Rappresentanti delle Associazioni hanno
messo in risalto, con precisa cognizione e con dati evidenti e inconfutabili,
quanto siano numerose e complesse le condizioni di grave disagio scolastico in
cui si trovano costretti oggi moltissimi alunni con disabilità. Hanno rilevato
inoltre come vengano sempre più contraddetti nella pratica i principi
proclamati ed enunciati sul diritto, per TUTTI gli alunni, di soddisfare nella
scuola pubblica il bisogno di apprendere e di essere educati.
Fra i problemi, per i quali urgono soluzioni, sono stati evidenziati:
- sovraffollamento delle classi,
- più alunni con disabilità inseriti nella stessa classe (non essendo
stato definito un "tetto"),
- classi numerose in cui sono iscritti anche 3 o più alunni disabili,
- classi appositamente formate da soli alunni con disabilità e quelli
considerati "fragili",
- attivazione di "laboratori" o "attività didattiche"
riservate ai soli alunni con disabilità e talvolta con i "più deboli"
(questa modalità, come la precedente, è equiparabile a classi differenziali
non dichiarate),
- riduzione delle ore di sostegno didattico (in alcuni casi sono state
attribuite 3 ore settimanali),
- aumento del rapporto alunno disabile/docente (dovendo rispettare la
"media nazionale" di un insegnante ogni due alunni, ad ogni docente vengono
assegnati più casi, anche oltre i 4. Condizione, questa, che nega e lede il
diritto allo studio),
- formazione iniziale e in servizio degli insegnanti (tema
particolarmente sentito, com´è condivisa la necessità che vi sia maggiore
attenzione rispetto ad una preparazione comune e per tutti sui temi
dell´inclusione).
Che politicamente, per questioni prettamente economiche, si voglia tornare a
modalità organizzative sempre più rispondenti alla logica della separazione
anziché a quella dell´integrazione è stato rilevato da tutti i presenti.
Nell´immediato, per far fronte all´emergenza, i rappresentanti delle
Associazioni hanno convenuto di chiedere al Governo di adottare immediati
provvedimenti d´urgenza finalizzati a correggere le molte situazioni
inaccettabili. Qualora il Governo non manifestasse la ferma volontà di
intervenire prontamente per modificare o annullare tutte quelle scelte che non
promuovono la scuola inclusiva, le Associazioni dei genitori e degli insegnanti
si sono proposte di attivare una serie di iniziative per sensibilizzare
l´opinione pubblica. In ogni caso, le famiglie si sono già allertate, pronte,
se necessario, a intraprendere anche azioni giudiziarie per garantire i diritti
acquisiti.
I convenuti hanno ritenuto infine di non chiudere i lavori, ma di rimanere
convocati in "assemblea permanente" per monitorare l´evolversi della
situazione dell´inclusione scolastica e per promuovere azioni coerenti ed
efficaci, anche di protesta, già dal prossimo mese di novembre. Le Associazioni
presenti, che partecipano anche ai lavori della Consulta, si sono poi impegnate
a rappresentare al MIUR il 4 novembre prossimo, le indicazioni emerse nel corso
del Seminario.
[Sono state eliminare la parti non di testo del messaggio]
Mi sembra interessante.
Iacopo
---
Press-IN anno I / n. 2697
Marketpress.Info del 26-10-2009
Lingua inglese e dislessia: nuove strategie per insegnanti e studenti
PRESSO L´ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "ALDO CAPITINI" LINGUA INGLESE E
DISLESSIA: NUOVE STRATEGIE PER INSEGNANTI E STUDENTI IL 26 OTTOBRE APPUNTAMENTO
CON LE AUTRICI DI "DYSLEXIA WHAT IS IT?". SPAZIO ALLA PRATICA CON UN
LABORATORIO DIDATTICO.
PERUGIA. "Dyslexia what is it?", questo il titolo del libro delle autrici
Claudia Gabrieli e Rossana Gabrieli, edito da Armando Editore, che sarà al
centro di un incontro in programma lunedì 26 ottobre 2009 a partire dalle ore
15. 00 presso l´Aula Magna dell´Istituto Tecnico Commerciale "Aldo
Capitini - Vittorio Emanuele Ii" di Perugia. L´iniziativa, promossa dal
Centro Fare di Perugia (Centro Specialistico per la Dislessia e le Difficoltà
di Apprendimento e di Linguaggio - www. Centrofare. It) ad ingresso libero, si
pone l´obiettivo di arricchire le competenze degli insegnanti circa le
modalità di apprendimento della lingua inglese da parte di studenti dislessici
e di fornire strumenti pratici e strategie "chiave" per facilitarne i
processi. Un passo necessario - afferma Marina Locatelli, Direttore del Centro
Fare- considerando che ad oggi le trattazioni didattiche specifiche utili agli
insegnanti per affrontare il caso "lingua inglese e dislessia" so no
pochissime. Basti pensare che la difficoltà interessa un numero elevato della
popolazione scolastica italiana. Anche in Umbria i numeri parlano chiaro: sono
circa 5000 (più del 4%), su un totale di 113. 448 (Fonte: Ufficio Scolastico
Regionale Umbria), gli studenti, tra i 6 ed i 18 anni, affetti da dislessia.
"Trovare specifiche strategie di insegnamento della lingua inglese per gli
studenti dislessici - continua Locatelli - è sempre più urgente e necessario
tenuto conto che l´inglese è la lingua scritta con l´ortografia meno
trasparente nel mondo. Le difficoltà incontrate dai ragazzi con Dsa (disturbi
specifici di apprendimento) provocano un senso di insuccesso e frustrazione. Se
per un dislessico è già difficoltoso apprendere un sistema di
lettura-scrittura regolare come quello dell´italiano, lo è ancor più per lo
studio della lingua inglese che ha molte irregolarità e alcune centinaia di
regole e di eccezioni che compromettono la capacità di riconoscere le sillabe
all´interno dei fonemi. " Per questo nel corso dell´incontro e in
particolare durante il laboratorio saranno sperimentate nuove tecniche di
insegnamento dell´inglese fondate sull´ascolto, sulla parola anziché sugli
aspetti grammaticali della lingua. Le metodologie - affermano le coordinatrici
del laboratorio didattico e autrici del libro - derivano da quelle applicate
nelle scuole materne per insegnare la lingua straniera ai bambini dai tre ai
cinque anni (età pre-grafica) e si sviluppano attraverso la dimensione ludica e
la narrazione di storie, in gergo storytelling, con l´ausilio di strumenti
didattici, tra cui disegni, audiocassette, computer, ecc. , Il programma della
giornata si aprirà lunedì 26 ottobre alle ore 15. 00 con la presentazione
dell´iniziativa alla presenza di Isabella Giovagnoni - Dirigente Scolastico I.
T. C. Di Perugia, Marina Locatelli - Direttore Centro F. A. R. E. , Iain Adams
- Responsabile Corsi di Inglese al Centro F. A. R. E. Dall e 15,20 alle 18,
invece, sarà la volta del Laboratorio Didattico a cura di Claudia Gabrieli e
Rossana Gabrieli . .
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Ho un bambino certificato da pochi giorni, la madre ha consegnato in
direzione didattica la certificazione dell’ASL dove si attesta la patologia
(grave) e la necessità del sostegno, in attesa della diagnosi funzionale.
Dalla direzione le hanno risposto che tale certificazione non ha alcun
significato pertanto il bambino andrà a far parte della classe come gli
altri (il numero degli alunni sarà come nella classe normale) , e che oltre
alla diagnosi funzionale è necessaria la 104 per poter segnalarlo come
handicap. Chiedo se qualcuno può darmi riferimenti legislativi in proposito
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