Car** amic**vi esorto a leggere con la massima attenzione la relazione sottostante e soprattutto la proposta di legge che essa presenta in tutte le sue parti.Io l'ho letta e meditata e mi appare evidentissimo che essa è articolata in modo da dare totale legalizzazione a tutti gli aspetti delle rivendicazioni non solo del movimento LGBTQ ( o comunità varia), ma di tutti i cittadini, nell'atto di dare forma alla propria forma di "famiglia" pretendendone al contempo il rispetto e la salvaguardia da parte della legge dello stato, nel rispetto della Costituzione.albap.s. Scusate le ripetizioni, ma sono un po'fuori esercizio ;-))************da Gaya CsF del 28 giugno 2006RELAZIONE DELLA CONFERENZA STAMPA16 GIUGNO 20006DALLA SEDE DEI RADICALI ROMA
Il 16 giugno scorso 2006 presso la sede dei radicali in Via di Torre Argentina, 76 a Roma si è svolta una conferenza stampa con: Daniele Capezzone, Segretario di Radicali Italiani, deputato della Rosa nel Pugno; Marco Cappato, Segretario Associazione Luca Coscioni, Deputato europeo radicale; Maurizio Turco, Deputato della Rosa nel Pugno Gigliola Toniollo, Responsabile nuovi diritti Cgil, membro della Direzione della Rosa nel Pugno Sergio Rovasio, Segreterario Generale Gruppo Parlamentare Rosa nel Pugno; dove sono state illustrate le proposte di legge (allegate) su: - estensione dell'istituto del matrimonio alle persone gay; - legge di maggior tutela per le persone transessuali; - regolamentazione delle unioni civili.
Modificazione dell’articolo 3 della legge 14 aprile 1982, n. 164 , Norme in materia di rettificazione di sesso, e dell’articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 3 Novembre 2000 n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127
Onorevoli colleghi! La legge 14 aprile 1982, n. 164, che da oltre vent’anni disciplina le modalità per la rettificazione dell’attribuzione di sesso, e conseguentemente del nome, per le persone transessuali, ha costituito per il nostro ordinamento un esempio di grande civilta’ giuridica e rispetto dei diritti civili. L’importanza della legge e’ tale che gli stessi giudici della Corte Costituzionale nella sentenza del 6-24 maggio 1985, n. 161 non soltanto ribadirono la legittimita’ costituzionale della legge 164, ma riconobbero l’esistenza di un diritto all’identita’ sessuale, sulla base degli articoli 2 e 32 della Costituzione. In particolare la Corte riconobbe un concetto ampio di diritto alla salute, di cui all’art. 32 Cost., che ricomprende non soltanto la salute fisica, ma anche psichica, in relazione alla quale gli atti dispositivi del proprio corpo, se volti a tutelare la persona in tale ottica, non solo non sono vietati, ma anzi sono leciti; l’affermazione dell’identità sessuale fu considerata inoltre diritto inviolabile dell’individuo ai sensi dell’art. 2 Cost., in quanto elemento che consente al soggetto transessuale il pieno svolgimento della propria personalità, sia nella sua dimensione intima e psicologica, sia nella vita di relazione. Secondo la Consulta, il legislatore aveva accolto un nuovo concetto di identità sessuale che teneva conto non soltanto dei caratteri sessuali esterni, ma altresì di elementi di carattere psicologico e sociale, dal quale deriva una "concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l’equilibrio, privilegiando il o i fattori dominanti". I giudici costituzionali affermano altresì che "la legge 164 del 1982 si colloca nell’alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale". La legge 164 stabilisce all’articolo 1 che la rettificazione dell’attribuzione di sesso e’ determinata con sentenza del tribunale in seguito all’avvenuta modificazione dei caratteri sessuali. L’articolo 3 della stessa stabilisce che, quando sia necessario, il tribunale puo’ autorizzare un trattamento medico-chirurgico per l’adeguamento dei genitali. Da sempre la giurisprudenza ha interpretato il criterio di necessita’ stabilito dalla legge in senso restrittivo, ritenendo che l’avvenuta modificazione dovesse riguardare i caratteri sessuali primari della persona in transizione. Cio’ e’ stato smentito nel corso degli anni in primo luogo dalla ricerca, dalla pratica e dallo stesso movimento transgender, che hanno dimostrato che l’equilibrio psico-fisico della persona transessuale non implica necessariamente l’adeguamento chirurgico dei genitali, che al contrario spesso viene forzato dalla necessita’ di “regolarizzare” una situazione intermedia nella quale la persona transessuale e’ soggetta a stigmatizzazione sociale, discriminazione, privazione dei diritti fondamentali, tra cui il diritto alla riservatezza dei dati personali sensibili, quali quelli relativi alla salute ed alla vita sessuale. L’intervento chirurgico diviene in altri termini per alcune persone un “intervento forzato” in assenza del quale la persona e’ privata della dignita’ e dei diritti di cittadinanza, costretta ad una “esistenza legale” che non corrisponde all’identita’, all’aspetto esteriore ed al ruolo sociale che la stessa persona viene ad assumere. L’intervento chirurgico diventa in altre parole un modo per vedere sanzionata dalla legge l’identita’ stessa della persona. Anche nel caso di coloro che intendono completare la transizione con l’intervento chirurgico, i tempi fisiologici della transizione stessa, che richiede un percorso psicologico e di terapia ormonale, uniti alle carenze del sistema sanitario nazionale, fanno si’ che la persona si trovi per diversi anni in un limbo giuridico che soltanto l’intervento chirurgico finale puo’ sanare. Entrambe le situazioni sono estremamente problematiche con riguardo al rispetto dei diritti e dell’identita’ della persona, del suo benessere psicofisico e della vita di relazione. Non a caso negli ultimi anni la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in particolare nel casi Goodwin contro Regno Unito e Van Kück contro Germania ha progressivamente riconosciuto l’esistenza di un diritto fondamentale all’identita’ di genere sulla base degli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo, in relazione al quale il riconoscimento giuridico dell’identita’ di genere non deve necessariamente dipendere dall’intervento chirurgico di riattribuzione dei genitali. Tale orientamento, proprio in seguito alla decisione della Corte Europea, che ha condannato il Regno Unito a tal riguardo, ha indotto il legislatore britannico ad introdurre il Gender Recognition Act del 2004, sulla base del quale la rettificazione del certificato di nascita ed il cambio del nome sono effettuati indipendentemente dall’intervento chirurgico. Nella stessa direzione si sta muovendo la Spagna in questo periodo, e disegni di legge in questo senso sono stati introdotti in diversi parlamenti nazionali. L’interpretazione letterale della legge 164, anche alla luce della decisione della Consulta, gia’ consentirebbe un orientamento della giurisprudenza in tal senso, che tuttavia non si e’ mai verificato, se non in casi di particolare eccezionalita’. L’articolo 1 del presente disegno di legge introduce pertanto all’articolo 3 della legge il comma 1-bis proprio allo scopo di rendere esplicito ed inconfutabile il principio del diritto all’identita’ di genere, secondo cui la rettificazione degli atti dello stato civile ed il cambio di nome devono essere effettuati indipendentemente dall’intervento chirurgico di riattribuzione dei genitali, ovvero sulla base dell’avvenuta modificazione dei caratteri sessuali secondari e, soprattutto, in relazione all’equilibrio psico-fisico individuale. Nell’ottica del rispetto del diritto all’identita’ di genere, l’intervento chirurgico, finanche volto alla sterilizzazione, non puo’ e non deve essere una conditio sine qua non per la rettificazione degli atti dello stato civile. Nell’ottica dello stesso principio del rispetto dell’identita’ di genere dell’individuo, mediante l’articolo 2 del presente disegno di legge, si consente alla persona transessuale o transgender di modificare anche soltanto il prenome sulla base del procedimento per la modificazione del nome previsto dagli articoli 89 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Benche’ infatti, anche in questo caso, il decreto non stabilisca che il prenome adottato dal richiedente mediante istanza al prefetto debba corrispondere al sesso, l’interpretazione che viene data alla norma e’ di carattere restrittivo e, nuovamente, viola il diritto all’identita’ di genere. Peraltro, il diritto al cambio di nome indipendentemente dall’intervento chirurgico di riattribuzione dei genitali e’ riconosciuto sin dal 1980 dalla legge tedesca sul transessualismo, ed e’ stato prograssivamente introdotto in numerosi stati europei, in numerosi stati degli Stati Uniti, in Canada, Australia e altri paesi del mondo. La legislazione italiana, ancorche’ recentemente modificata, si e’ rivelata estremamente rigida a riguardo. A tal riguardo l’articolo 2 del presente disegno di legge introduce all’articolo 89 del decreto 396 il comma 1-bis che rende esplicito il principio secondo cui, fatte salve le altre circostanze previste dallo stesso decreto, il nome che il richiedente intende assumere non debba corrispondere necessariamente al sesso assegnato alla nascita come invece espressamente indicato, per il solo caso del neonato, all’articolo 35 dello stesso decreto.Articolo 1
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge 14 aprile 1982, n. 164 è inserito il seguente: «1-bis L’adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico e’ ritenuto necessario soltanto se le modificazioni dei caratteri sessuali secondari ad opera delle terapie ormonali e dei trattamenti di carattere estetico non sono sufficienti a determinare il benessere e l’equilibrio psico-fisico dell’interessato allo scopo di attribuire allo stesso un sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita.»Articolo 2
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è inserito il seguente: «1-bis Fatto salvo quanto stabilito negli articoli successivi, il nome che il richiedente intende assumere non deve necessariamente corrispondere al sesso attribuito alla nascita.»
CAPO I.MODIFICHE IN MATERIA DEL DIRITTO A CONTRARRE MATRIMONIO E UGUAGLIANZA GIURIDICA DEI CONIUGI
ART. 1. (Effetti del matrimonio) 1. Dopo l’articolo 90 del codice civile, e’ inserito il seguente:« ART. 90-bis. – (Effetti e condizioni per contrarre il matrimonio). – Il matrimonio e’ soggetto alle stesse condizioni e produce gli stessi effetti indipendentemente dal fatto che gli sposi siano di diverso o dello stesso sesso».ART. 2. (Modifica agli articoli 107, 108, 143 e 294 del codice civile, e delle norme correlate). 1. All’articolo 107, primo comma, del codice civile, le parole: « che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie » sono sostituite dalle seguenti: « che esse vogliono contrarre matrimonio ». 2. All’articolo 108, primo comma, del codice civile, le parole: « La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie » sono sostituite dalle seguenti: « La dichiarazione degli sposi di contrarre matrimonio ». 3. All’articolo 143, primo comma, del codice civile, le parole: « il marito e la moglie » sono sostituite dalle seguenti: « i coniugi ». 4. All’articolo 294, secondo comma, del codice civile, le parole: « marito e moglie » sono sostituite dalle seguenti: « coniugi ». 5. All’articolo 64, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le parole « la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie » sono sostituite dalle seguenti: « La dichiarazione degli sposi di voler contrarre matrimonio »ART. 3. (Abrogazione degli articoli 89 e 140 del codice civile concernenti il divieto temporaneo di nuove nozze, e norme correlate). 1. Gli articoli 89 e 140 del codice civile sono abrogati. 2. Il comma 2 dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e’ abrogato.ART. 4. (Modifica dell’articolo 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40). 1. All’articolo 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 le parole « di sesso diverso, » sono abrogate.ART. 5. (Cittadinanza del coniuge). 1. Dopo l’articolo 143-bis del codice civile, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, e` inserito il seguente: « ART. 143-bis.1 – (Cittadinanza del coniuge). – Il coniuge conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte dell’altro coniuge assume una cittadinanza straniera ».
CAPO IINUOVE NORME IN MATERIA DI COGNOME
ART. 6. (Uso dei cognomi). 1. L’articolo 143-bis del codice civile e` sostituito dal seguente: « ART. 143-bis. – (Uso dei cognomi). – I coniugi mantengono ciascuno il proprio cognome, salvo che, all’atto di contrarre il matrimonio, uno o entrambi i coniugi non scelgano di aggiungere al proprio cognome quello dell’altro coniuge, conservandolo durante lo stato vedovile, fino a che il coniuge superstite passi a nuove nozze ».ART. 7. (Cognome del coniuge). 1. L’articolo 156-bis del codice civile e` sostituito dal seguente:« ART. 156-bis. – (Cognome del coniuge). – Il giudice puo` vietare al coniuge l’uso del cognome dell’altro coniuge quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e puo` parimenti autorizzare il coniuge a non usare il cognome stesso, qualora dall’uso possa derivare grave pregiudizio ».ART. 8. (Modifiche all’articolo 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898). 1. I commi 2 e 3 dell’articolo 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono sostituiti dai seguenti: « 2. Ciascun coniuge perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. 3. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, puo` autorizzare il coniuge che ne faccia richiesta a conservare il cognome dell’altro coniuge aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela ».ART. 9. (Cognome del figlio). 1. L’articolo 262 del codice civile e` sostituito dal seguente: « ART. 262. – (Cognome del figlio). – Il figlio legittimo assume, per volonta` comune dei genitori, il cognome di entrambi, nell’ordine da essi indicato, o il cognome di uno dei genitori. La scelta e l’ordine dei cognomi iscritti nell’atto di nascita del primo figlio sono mantenuti per i fratelli e le sorelle germani. Nel caso in cui i genitori scelgano di trasmettere al figlio entrambi i cognomi, il figlio assume il primo dei cognomi di ciascun genitore.Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuatocontemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo. Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori e` accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell’altro genitore, il figlio naturale puo` assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto successivamente se il genitore che per primo lo ha riconosciuto vi consente. In mancanza di accordo tra i genitori, l’ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico ».ART. 10. (Cognome dell’adottato). 1. Il terzo comma dell’articolo 299 del codice civile e` sostituito dal seguente: « Se l’adozione e` compiuta da coniugi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 262 ». 2. Il quarto comma dell’articolo 299 del codice civile e` abrogato.
CAPO IIDISPOSIZIONI FINALI
ART. 11. (Riconoscimento degli istituti stranieri analoghi o equivalenti e applicazione delle norme e delle convenzioni di diritto internazionale privato). 1. Ai sensi della presente legge si da` riconoscimento al matrimonio o all’istituto equivalente contratti all’estero dal cittadino italiano o dal cittadino straniero. 2. Gli effetti giuridici prodotti dagli istituti di cui al comma 1 sono opponibili nel territorio italiano tra le parti contraenti e verso terzi, persone fisiche, persone giuridiche o pubblica amministrazione, entro i limiti stabiliti dalla presente legge. 3. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218, e successive modificazioni, in materia di diritto internazionale privato.
CAPO IDELL’UNIONE CIVILE
ART. 1. (Modifica al libro I del codice civile in materia di unione civile). 1. Al libro I del codice civile, dopo il titolo XIV, e` aggiunto il seguente: « TITOLO XIV-bis – Dell’unione civile ».ART. 2. (Unione civile). 1. Dopo l’articolo 455 del codice civile, al titolo XIV-bis del medesimo codice, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, e` inserito il seguente: « ART. 455-bis. – (Unione civile). – Due persone maggiorenni, di diverso o dello stesso sesso, di seguito denominate « parti dell’unione civile », che intendano legarsi o siano legate da comunione di vita materiale e spirituale, possono contrarre un’unione civile per organizzare la loro vita comune ».ART. 3. (Istituzione del registro delle unioni civili). 1. Dopo l’articolo 455-bis del codice civile, introdotto dall’articolo 2 della presente legge, e` inserito il seguente: « ART. 455-ter. – (Istituzione del registro delle unioni civili). – Presso l’ufficio dello stato civile di ogni comune e` istituito il registro delle unioni civili. Il sindaco, o un suo delegato, provvede alle registrazioni, alle annotazioni ed alle variazioni delle unioni nel registro di cui al primo comma ai sensi del presente titolo ».ART. 4. (Procedura). 1. Dopo l’articolo 455-ter del codice civile, introdotto dall’articolo 3 della presente legge, e` inserito il seguente: « ART. 455-quater. – (Procedura). – Due persone che intendano contrarre una unione civile devono presentare una dichiarazione congiunta presso l’ufficio dello stato civile del comune nel quale le parti dell’unione civile fissano la propria residenza comune. L’unione civile e` certificata dall’ufficiale dello stato civile, il quale e` tenuto a tale accertamento previo mero controllo formale della validita` della dichiarazione congiunta, dell’assenza delle cause impeditive di cui agli articoli 86, 87 e 88, dei requisiti di cui agli articoli 455-bis e 455-ter, nonche´ del rispetto delle norme di legge riguardanti i cittadini stranieri.L’ufficiale dello stato civile deve altresi’ provvedere, contestualmente agli adempimenti di cui al quarto comma, a registrare l’unione nell’apposito registro di cui all’articolo 455-ter. L’ufficiale dello stato civile effettua le annotazioni e le variazioni conseguenti alle dichiarazioni nel registro delle unioni civili entro dieci giorni dalla loro ricezione.A richiesta dell’interessato, l’ufficiale dello stato civile da` atto delle iscrizioni nel registro delle unioni civili ».ART. 5. (Certificazione dello stato di unione civile). 1. Dopo l’articolo 455-quater del codice civile, introdotto dall’articolo 4 della presente legge, e` inserito il seguente: « ART. 455-quinquies. – (Certificazione dello stato di unione civile). – L’unione civile e` certificata dal relativo documento attestante lo stato di unione civile. Detto documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell’unione civile, l’indicazione del loro regime patrimoniale legale e della residenza. Deve contenere altresi’ i dati anagrafici degli eventuali figli minori, sempre appartenenti all’unione civile, indipendentemente dalla durata della stessa ».ART. 6. (Stipulazione di convenzione). 1. Dopo l’articolo 455-quinquies del codice civile, introdotto dall’articolo 5 della presente legge, e` inserito il seguente: « ART. 455-sexies. – (Stipulazione di convenzione). – Con convenzione stipulata ai sensi delle disposizioni del presente codice e delle leggi speciali in materia di contratti, le parti dell’unione civile possono disciplinare gli aspetti patrimoniali della stessa, nonche´ i termini per la cessazione unilaterale di cui al terzo comma dell’articolo 455-octies del presente codice, e le conseguenze patrimoniali in seguito alla sua cessazione. La suddetta convenzione e’ opponibile ai terzi se fatta per atto pubblico. La convenzione di cui al primo comma puo’ essere modificata in qualunque momento nel corso dell’unione civile con atto stipulato nella medesima forma. In assenza di convenzione, si applicano le norme previste dal presente codice in materia di unione civile».ART. 7. (Equiparazione allo stato di membro di una famiglia). 1. Dopo l’articolo 455-sexies del codice civile, introdotto dall’articolo 6 della presente legge, e` inserito il seguente: « ART. 455-septies. – (Equiparazione allo stato di membro di una famiglia). – Lo stato di parte di una unione civile e` titolo equiparato a quello di membro di una famiglia ai sensi e per effetti della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni».ART. 8. (Cessazione dell’unione civile). 1. Dopo l’articolo 455-septies del codice civile, introdotto dall’articolo 7 della presente legge, e` inserito il seguente: « ART. 455-octies. – (Cessazione dell’unione civile). – Lo stato di unione civile cessa con la morte di una delle parti o mediante conversione dell’unione civile in matrimonio ai sensi degli articoli 93 e seguenti del presente codice. Lo stato di unione civile puo` inoltre cessare tutti i suoi effetti mediante una dichiarazione consensuale di scioglimento che le parti rendono all’ufficiale dello stato civile. L’unione civile puo` infine cessare nel caso di richiesta di scioglimento presentata solo da una delle parti all’ufficiale dello stato civile e notificata all’altra parte entro cinque giorni. In tale ipotesi tutti gli effetti dell’unione civile sono protratti per un anno dalla data di presentazione della domanda di sciogliemento, salvo che non sia diversamente stabilito per convenzione ai sensi dell’articolo 455-sexies del presente codice. Nel corso di tale anno la richiesta unilaterale puo` essere ritirata e la situazione di unione civile e` ripristinata automaticamente. Nel caso di scioglimento, ed in assenza di convenzione ai sensi dell’articolo 455-sexies del presente codice, le parti procedono di comune accordo alla divisione del patrimonio comune. Nel caso in cui l’accordo non sia possibile il giudice, indipendentemente dalla titolarita` o dal possesso dei beni, tenuto conto della consistenza del patrimonio costituito dalle parti con apporti di lavoro professionale e casalingo ai sensi degli articoli 177, 178 e 179, decide sulle conseguenze patrimoniali procedendo alla divisione del patrimonio ai sensi dell’articolo 194. E` fatta salva la possibilita` per le parti di agire per il risarcimento del danno eventualmente subito. La parte dell’unione civile che si trovi in stato di necessita’ puo’ ricorrere al giudice che decide ai sensi dell’articolo 156 del codice civile. L’obbligo di mantenimento e di prestare gli alimenti decade dopo due anni dallo scioglimento dell’unione civile, ovvero nel caso in cui la parte beneficiaria abbia contratto matrimonio o una nuova unione civile. Nell’anno intercorrente tra la presentazione della domanda unilaterale di separazione e lo scioglimento dell’unione civile, le parti sono tenute agli obblighi di cui al titolo XIII del presente libro. Della cessazione dello stato di unione civile ai sensi del presente articolo e` dato atto dall’ufficiale di stato civile con autonoma certificazione, che individua anche il periodo per il quale si e` protratta tale unione, nonche´ con apposita annotazione nel registro delle unioni civili».ART. 9. (Criteri di estensione dei diritti del nucleo familiare all’unione civile). 1. Dopo l’articolo 455-octies del codice civile, introdotto dall’articolo 8 della presente legge, e` inserito il seguente: « ART. 455-nonies. – (Criteri di estensione dei diritti del nucleo familiare all’unione civile). – All’unione civile sono estesi i diritti spettanti al nucleo familiare nei casi previsti dalla legge, e tale estensione e` applicata secondo criteri di parita` di trattamento, per cui uguale incidenza hanno uguali circostanze quali le condizioni economiche, di salute e l’esistenza di figli ».ART. 10. (Acquisto della residenza da parte del cittadino straniero). 1. Dopo l’articolo 455-nonies del codice civile, introdotto dall’articolo 9 della presente legge, e` inserito il seguente: « ART. 455-decies. – (Acquisto della residenza da parte del cittadino straniero). – Il cittadino straniero non residente nel territorio nazionale che sia parte di un’unione civile, contestualmente alla certificazione dello stato di unione civile acquista la residenza in Italia». 2. All’articolo 30, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alla parola « matrimonio » sono aggiunte le seguenti parole: « o un’unione civile ». 3. L’articolo 30, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e’ sostituito dal seguente: « Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), e’ immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio o all’unione civile non e’ seguita l’effettiva convivenza salvo che dal matrimonio o dall’unione civile sia nata prole ». 4. All’articolo 30, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle parole « del matrimonio » sono aggiunte le seguenti parole: « o dell’unione civile ».ART. 11. (Diritti dei figli e concorso all’adozione o all’affidamento). 1. Dopo l’articolo 455-decies del codice civile, introdotto dall’articolo 10 della presente legge, e` inserito il seguente: « ART. 455-undecies. – (Diritti dei figli e concorso all’adozione o all’affidamento). – I figli delle parti dell’unione civile, nati in costanza di essa o da presumere concepiti in costanza di essa secondo i criteri dell’articolo 232, hanno i medesimi diritti spettanti ai figli nati in costanza di matrimonio. Le parti dell’unione civile possono chiedere l’adozione o l’affidamento di minori ai sensi delle leggi vigenti a parita` di condizione con le coppie di coniugi. In caso di separazione delle parti dell’unione civile si applicano con riguardo ai figli le disposizioni di cui all’articolo 155 ».ART. 12. (Regime patrimoniale dell’unione civile). 1. Dopo l’articolo 455-undecies del codice civile, introdotto dall’articolo 11 della presente legge, e` inserito il seguente: « ART. 455-dodecies. – (Regime patrimoniale dell’unione civile). –All’atto di costituzione dell’unione civile le parti possono scegliere mediante convenzione ai sensi dell’articolo 455-sexies del presente codice il regime patrimoniale della stessa.Nel caso che, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare la convenzione di cui al primo comma, si presume scelto il regime di separazione legale».ART. 13. (Acquisto della cittadinanza da parte del cittadino straniero). 1. L’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e’ sostituito dal seguente: « ART. 5. – Il coniuge o la parte dell’unione civile, straniero o apolide, del cittadino italiano acquista la cittadinanza quando risiede da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio o della stipulazione dell’unione civile, se non vi e’ stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e, nel caso del matrimonio, se non sussiste separazione legale».ART. 14. (Assistenza sanitaria e penitenziaria). 1. Alle parti dell’unione civile sono estesi tutti i diritti e i doveri spettanti al coniuge relativi all’assistenza sanitaria e penitenziaria.ART. 15. (Forma della domanda dell’interdizione e dell’inabilitazione). 1. All’articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile sono aggiunte le seguenti parole: « e della parte di un’unione civile ». 2. Ciascuna delle parti dell’unione civile puo`, ove sussistano le condizioni richieste dalla legge, assumere la tutela o la curatela dell’altra parte dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti.ART. 16. (Incapacita` o decesso della parte di un’unione civile). 1. In mancanza di precedente volonta` manifestata per iscritto dalla parte di un’unione civile o indicata nella convenzione di cui all’articolo 455-sexies, nell’ipotesi di sua incapacita` di intendere e di volere, anche temporanea, o di decesso, fatte salve le norme in materia di interdizione e di inabilitazione, tutte le decisioni relative allo stato di salute, o riguardanti l’eventuale donazione di organi, le scelte di natura religiosa, culturale, morale e circa le celebrazioni funerarie, sono prese dall’altra parte dell’unione civile.ART. 17. (Partecipazione lavorativa all’impresa della parte dell’unione civile). 1. All’articolo 230-bis del codice civile e` aggiunto, in fine, il seguente comma: « Ciascuna delle parti di un’unione civile che abbia prestato attivita` lavorativa continuativa nell’impresa di cui sia titolare l’altra parte puo` rivolgersi al giudice per chiedere il riconoscimento della partecipazione agli utili dell’impresa. Il giudice si pronunzia ai sensi del primo, secondo e terzo comma ».ART. 18. (Diritti di successione fra le parti dell’unione civile). 1. La condizione di parte dell’unione civile e` in tutto equiparata a quella di coniuge per quanto riguarda i diritti e i doveri dei legittimari e quelli derivanti dalla successione legittima. 2. Al libro II del codice civile, recante norme in materia di successioni, ogni riferimento al coniuge o ai coniugi si considera esteso anche alla parte di un’unione civile o alle parti di un’unione civile. 3. Nell’eventualita` che una delle parti dell’unione civile succeda all’altra per causa di morte a titolo universale o a titolo particolare, la sua posizione fiscale e` equiparata a quella del coniuge.ART. 19. (Conseguenze fiscali dell’unione civile). 1. Le conseguenze fiscali che derivano dall’appartenenza ad un determinato nucleo familiare sono estese alle parti dell’unione civile, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.ART. 20. (Conseguenze previdenziali e pensionistiche dell’unione civile). 1. Le conseguenze previdenziali e pensionistiche, ivi compresa la pensione di reversibilita` a favore della parte superstite in caso di morte dell’altra parte dell’unione civile, che derivano dall’appartenenza ad un determinato nucleo familiare sono estese alle parti dell’unione civile, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri. 2. In caso di morte di una parte dell’unione civile nel corso dell’anno intercorrente tra la presentazione della domanda unilaterale di separazione e lo scioglimento dell’unione civile, la parte superstite ha diritto all’erogazione della pensione di reversibilita` sino al decorrere del termine previsto per lo scioglimento.ART. 21. (Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui e` derivata la morte di una delle parti dell’unione civile). 1. In caso di decesso di una delle parti dell’unione civile derivante da fatto illecito, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.ART. 22. (Esoneri, dispense e agevolazioni connessi al servizio militare ed al servizio civile). 1. Gli esoneri, le dispense e le agevolazioni relativi al servizio militare volontario o obbligatorio, al servizio civile, all’impiego nelle Forze armate, connessi con l’appartenenza ad un nucleo familiare, sono estesi, senza limite alcuno, alle parti dell’unione civile.ART. 23. (Modifica all’articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente la successione nel contratto di locazione). 1. Il primo comma dell’articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e` sostituito dai seguenti:« In caso di morte del conduttore, gli succede nel contratto la parte superstite convivente al momento del decesso. Nell’eventualita` che il conduttore abbia contratto un matrimonio o un’unione civile ovvero abbia dichiarato una convivenza di fatto in seguito all’instaurarsi del rapporto locativo, gli e` fatto onere di darne comunicazione al locatore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ».ART. 24. (Inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare). 1. Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, a parita` di condizioni, di tale causa di preferenza o titolo puo` godere anche la parte dell’unione civile.ART. 25. (Inserimento nelle graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati). 1. Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza per l’inserimento in graduatorie occupazionali o per l’inserimento in categorie privilegiate di disoccupati, a parita` di condizioni tali diritti sono estesi anche alle parti dell’unione civile.ART. 26. (Diritti derivanti dalla condizione lavorativa). 1. Le parti dell’unione civile godono di tutti i diritti, facolta` e benefici previdenziali e assistenziali o comunque connessi alle diverse tipologie di contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, di formazione o di tirocinio, ovvero alla sussistenza di una attivita` di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, dalle disposizioni normative di ogni ordine e grado, dalla contrattazione collettiva, dai contratti individuali o cosiddetti “atipici”.ART. 27. (Norme penali). 1. Il terzo comma dell’articolo 307 del codice penale e` sostituito dal seguente: « Non e` punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto o della parte dell’unione civile ».2. Il primo comma dell’articolo 384 del codice penale e` sostituito dal seguente: « Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non e` punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita` di salvare se´ medesimo o un prossimo congiunto o la parte dell’unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella liberta` o nell’onore ».ART. 28. (Norme di procedura penale). 1. All’articolo 199 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo del comma 1 e` sostituito dal seguente: « I prossimi congiunti o la parte di un’unione civile dell’imputato o di uno dei coimputati del medesimo reato, possono astenersi dal deporre »; b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e delle parti dell’unione civile ».ART. 29. (Forma scritta della convenzione di unione civile). 1. All’articolo 1350 del codice civile, dopo il numero 12) e` inserito il seguente: « 12-bis) le convenzioni tra le parti dell’unione civile di cui all’articolo 455-sexies;».ART. 30. (Modifica delle disposizioni sulla liberta’ di stato). 1. All’articolo 86 del codice civile, le parole « da un matrimonio precedente » sono sostituite dalle seguenti: « da matrimonio o da una unione civile precedenti ».ART. 31. (Modifiche all’articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898). 1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, dopo le parole: « assenza di un coniuge » sono inserite le seguenti: « o di una parte dell’unione civile ». 2. Al comma 3 dell’articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: « Qualora esista un coniuge superstite » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora esista un coniuge o una parte dell’unione civile superstite».ART. 32. (Concorso di coniuge separato e parte dell’unione civile). 1. L’articolo 548 del codice civile e` sostituito dal seguente: « ART. 548. – (Concorso di coniuge separato e parte dell’unione civile). – Se chi muore lascia il coniuge separato con sentenza passata in giudicato e la parte dell’unione civile, a quest’ultima e` riservato un quarto del patrimonio, al coniuge separato la meta`. Quando chi muore lascia altresI’ un figlio legittimo o naturale, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 542, alla parte dell’unione civile e` riservato un quinto del patrimonio. Se i figli sono piu` di uno, un ottavo del patrimonio spetta alla parte dell’unione civile ».
CAPO IIDISPOSIZIONI FINALI
ART. 33. (Divieto di discriminazione).1. Lo stato di coniuge o di parte di un’unione civile non possono essere per la persona interessata motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica o privata. 2. La Repubblica tutela la piena dignita` e il carattere di libera scelta di ogni forma di convivenza e di famiglia in quanto luoghi ove si svolge la personalita` dell’individuo e ne promuove il pubblico rispetto.ART. 34. (Riconoscimento degli istituti stranieri analoghi o equivalenti e applicazione delle norme e delle convenzioni di diritto internazionale privato). 1. Ai sensi della presente legge si da` riconoscimento all’unione civile o all’istituto equivalente contratti all’estero dal cittadino italiano o dal cittadino straniero. 2. Gli effetti giuridici prodotti dagli istituti di cui al comma 1 sono opponibili nel territorio italiano tra le parti contraenti e verso terzi, persone fisiche, persone giuridiche o pubblica amministrazione, entro i limiti stabiliti dalla presente legge. 3. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218, e successive modificazioni, in materia di diritto internazionale privato. 4. Le disposizioni delle convenzioni internazionali in materia di matrimonio, diritti di successione e nelle altre materie relative al diritto di famiglia si applicano bilateralmente, ove possibile, previo espresso consenso dell’altro Stato contraente in relazione all’unione civile.ART. 35. (Attuazione della norma concernente il riconoscimento degli istituti stranieri analoghi o equivalenti l’applicazione delle norme e delle convenzioni di diritto internazionale privato). 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli affari esteri avvia contatti bilaterali con gli omologhi organi stranieri per il reciproco riconoscimento degli istituti atti a disciplinare le diverse forme familiari e di convivenza e per l’applicazione bilaterale delle convenzioni internazionali in materia di matrimonio, diritti di successione e nelle altre materie relative al diritto di famiglia.INVIATO DA Alba Montori Gaya CsF
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